Il lavoratore ha diritto a essere trasferito in un’altra città, ai sensi dell’art. 33, comma 5, della legge 104/92, per assistere il padre disabile, in condizioni di gravità, anche se non convive con lui. La scelta può essere effettuata non solo al momento dell’assunzione ma anche nel corso del rapporto di lavoro. Questo diritto va, comunque, fatto valere contemperando le esigenze organizzative del datore di lavoro, che ha l'onere di provare le circostanze ostative al suo esercizio.
Questa la massima della sentenza n. 23857, emessa dalla Corte di Cassazione - Sezione Lavoro – in data 11 ottobre 2017.
La controversia era scaturita a seguito del diniego alla richiesta di trasferimento del dipendente - dalla sede aziendale di Brescia a quella di Agrigento - espresso dal datore di lavoro che, dopo essere risultato soccombente sia in Tribunale che innanzi alla Corte d’Appello, aveva adito la Suprema Corte.
I magistrati della Cassazione, con la sentenza in rassegna, hanno condiviso le argomentazioni della Corte d’Appello che aveva ritenuto sussistere i presupposti di legge per il riconoscimento del diritto al trasferimento, non essendo necessaria la convivenza con il congiunto disabile, in stato di gravità, e non avendo il datore di lavoro allegato e fornito la prova che non vi fossero posti vacanti nella sede aziendale di Agrigento.