Di emeritato ci siamo già occupati in passato su questo giornale, commentando alcune sentenze dei giudici amministrativi. Il fatto che questi vengano, come nel caso di cui ci occuperemo tra poco, ancora chiamati a dirimere una controversia relativa alla mancata attribuzione di questo riconoscimento non fa che confermare quanto da noi detto e ripetuto, l’essere cioè il titolo in questione il più ambito in ambito accademico, dove è da tutti percepito come il coronamento di una carriera prestigiosa.
Il caso oggi in rassegna, deciso con sentenza del Tar Toscana, sez. I, 19 ottobre 2017, n.1257, origina, in particolare, dal mancato riconoscimento, da parte del Senato accademico dell’Università di Firenze, dell’emeritato a un docente del medesimo ateneo, fornito peraltro di un curriculum di tutto rispetto, essendo stato, oltre che ordinario, Preside di Facoltà e, infine, Rettore.
Nel respingere il ricorso, riconoscendo la legittimità della delibera del Senato accademico, il Tar ha mostrato di considerare privi di pregio tutti e quattro i motivi in cui esso era articolato.
Nello specifico, diversamente da quanto prospettato dal ricorrente, il Tar ha precisato che:
a) il regolamento d’ateneo assunto a base della delibera rientra nel contenuto minimo dell’autonomia universitaria, che ben può dotarsi delle regole che presiedono al riconoscimento del titolo onorifico di professore emerito, così come deve ritenersi legittima l’individuazione dello stesso Senato accademico quale organo competente al conferimento del titolo suddetto;
b) il medesimo regolamento impugnato (insieme alla delibera) risulta altresì assistito dalla approvazione del Consiglio di amministrazione dell’Università;
c) deve reputarsi legittima la competenza attribuita al Senato accademico nell’interezza della sua composizione e non limitata ai soli rappresentanti dei docenti, stante che il giudizio sul conferimento dell’emeritato “investe non solo il merito scientifico del candidato ma anche l’adesione a un più ampio complesso di valori civili”;
d) non vi è stata erronea interpretazione del regolamento, dato che il Senato accademico non doveva limitarsi, come asserito dal ricorrente, a verificare la sussistenza dei requisiti formali della proposta del Consiglio di Dipartimento, ma ben poteva entrare nel merito della stessa, valutando sia la qualità della produzione scientifica del candidato che le responsabilità istituzionali da esso avute nell’ateneo, elementi da considerare come equiordinati ai fini del riconoscimento del titolo.
In definitiva, conclude il Tar, le ragioni che hanno impedito al candidato di conseguire i voti necessari ai fini del conferimento del titolo di professore emerito rappresentano il frutto di un corretto esercizio di discrezionalità, poi tradottosi in “una valutazione di puro merito, per sua natura insindacabile”.