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Domenica, 28 Apr 2024

La Sezione regionale di controllo per la Liguria della Corte dei conti ha ravvisato la necessità di un’interpretazione uniforme della normativa disciplinante gli incentivi tecnici, ai fini del rispetto dei limiti di spesa del personale e, pertanto, ha rimesso al Presidente della stessa Corte dei conti la valutazione dell’opportunità di deferire alla Sezione delle autonomie o alla Sezioni Unite la seguente questione di massima di interesse generale: «se gli incentivi tecnici di cui al comma 2 dell’art. 113 del d.lgs. n. 50 del 2016, debbano essere ricompresi nel computo della spesa rilevante ai fini del rispetto … del tetto di spesa previsto dall’art. 1, comma 236, della legge n. 208 del 2015».

Il Presidente della Corte, con propria ordinanza, n. 15 del 28 luglio 2017, ha deferito l’esame e la pronuncia della prospettata questione alla Sezione delle autonomie.

La problematica non appare di secondaria importanza, laddove si consideri che l’apposito fondo destinato ad incentivare – con una somma non superiore al 2 per cento sull'importo dei lavori appaltati dall’ente – il personale dell’ente impegnato nelle varie fasi, sia propedeutiche che successive, per la realizzazione dei lavori (programmazione della spesa per investimenti, valutazione preventiva dei progetti, predisposizione e di controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici, responsabile unico del procedimento, direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, collaudatore statico), se considerato “salario accessorio”, andrebbe a sommarsi al fondo destinato dal ccnl di comparto al restante personale, per assicurare la retribuzione delle varie voci cui lo stesso “accessorio” è finalizzato (come, ad esempio, indennità di ente mensile, annuale, per turni di lavoro, maneggio valori et similia).

L’importo complessivo di tale fondo, però, è soggetto da anni a un vincolo stringente previsto dalla legge di stabilità, nel senso che “l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l’anno precedente”. Tale vincolo è stato reiterato per l’anno in corso dal comma 2, dell’art. 23 del d.lgs. n.75/2017.

Con deliberazione n. 24/SEZAUT/2017/QMIG, adottata nel corso dell’Adunanza del 26 settembre 2017, pubblicata il 10 ottobre successivo, la Corte ha ribadito il principio di diritto già enunciato con la deliberazione n. 7/SEZAUT/2017/QMIG, del 30 marzo-6 aprile 2017, e cioè che “Gli incentivi per funzioni tecniche di cui all’articolo 113, comma 2, d.lgs. n. 50/2016 sono da includere nel tetto dei trattamenti accessori di cui all’articolo 1, comma 236, l. n. 208/2015 (legge di stabilità 2016)” ora art. 23, comma 2 del d.lgs. 75/2017.

Ne consegue che, non potendo il “fondo salario accessorio 2017” superare l’ammontare dell’anno precedente, l’onere per retribuire eventuali incentivi tecnici andrebbe a gravare sul medesimo fondo, senza che quello per remunerare le “funzioni tecniche”, fino a un massimo del 2% dell’importo dei lavori appaltati dall’ente, possa andare a incrementare lo stesso “fondo salario accessorio 2017”, è ciò in virtù del divieto di cui al citato art. 23, comma 2 del d.lgs 75/2017.

Per ovviare a tale inconveniente, con risvolti sulla busta paga dei lavoratori, appare quanto mai auspicabile l’intervento del legislatore volto a considerare gli “incentivi per funzioni tecniche”, introdotti dell’art. 113 del d.lgs. n. 50 del 2016 alla stregua di quelli per la progettazione, già previsti dall’art. art. 93, comma 7-ter, d.lgs. n. 163/2006, oggi abrogato, che seguivano una strada del tutto diversa da quelli finanziati dal “salario accessorio” per la generalità del personale.

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