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Mercoledì, 06 Mag 2026

Con la sentenza n. 25478/17, depositata il 26 ottobre 2017, la Corte di Cassazione è intervenuta in una materia assai dibattuta in tema di diritti sindacali: l’assemblea dei lavoratori che, per l’azienda ricorrente, poteva essere indetta solo a seguito di una deliberazione assunta a maggioranza dalla Rsu e non dalla singola componente della stessa Rsu.

Per la Suprema Corte, invece, in tema di rappresentatività sindacale, dalla lettura coordinata dell’articolo 19 con l’articolo 20 della legge 300/70, si desume che il diritto di indire assemblee rientra tra le prerogative attribuite non solo alla Rsu considerata collegialmente, ma anche a ciascun componente della Rsu stessa.

Si legge, infatti, nella sentenza in rassegna che “Il principio di maggioranza è sicuramente proprio di quello democratico nel momento decisionale, ma è estraneo al momento del mero esercizio di diritti che non importino decisioni vincolanti nei confronti di altri”.

“Invero – sottolineano i Giudici - sempre per restare nell'ambito delle libertà sindacali, è sintomatico che, mentre nell'art. 21 legge n. 300 del 1970 si legge che l'indizione di referendum deve essere effettuata «da tutte le rappresentanze sindacali aziendali», nel precedente art. 20, comma 2, la richiesta di assemblea risulta poter essere avanzata «singolarmente o congiuntamente». Non è un caso: il referendum, a differenza da un'assemblea (che può anche limitarsi a mera discussione e confronto), importa sempre un contarsi, una votazione; e il referendum in tanto ha un senso in quanto dia un determinato esito numerico, esito che non può che emergere a maggioranza, conformemente - appunto - al principio democratico. Ma la democrazia, se richiede pur sempre decisioni a maggioranza, al di fuori del momento decisionale presuppone - anzi - il conflitto dialettico (o confronto) degli interessi e delle idee, conflitto pur sempre governato da regole e destinato poi a comporsi in decisioni adottate a maggioranza, ma la cui potenziale fecondità è connaturata alla democrazia medesima”.

Per i Giudici, infine, “è proprio l'insistito richiamo al principio di maggioranza o di democrazia sindacale maggioritaria a dimostrare, invece, che là dove si parli di (mere) assemblee, vale a dire di momenti di confronto che precedono e preparano quelli decisionali propriamente detti, la tutela delle voci singole (ed eventualmente dissenzienti) è irrinunciabile”.

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