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Domenica, 28 Apr 2024

La lingua inglese è diventata croce e delizia delle nostre Università, con il sistema dell’istruzione diviso tra chi pervicacemente la osteggia e chi l’ama a tal punto da preferirla all’italiano, di cui addirittura si vorrebbe fare a meno come strumento di insegnamento.

Dell’argomento ci siamo già occupati quando abbiamo commentato la sentenza n.42 della Corte costituzionale, che aveva saggiamente prospettato una soluzione di equilibrio tra la lingua di Dante e quella di Shakespeare: l’internazionalizzazione non poteva costringere la lingua italiana in una posizione di marginalità, ma poteva considerarsi ammissibile un’offerta formativa che prevedeva che taluni corsi fossero tenuti tanto in italiano quanto in lingua straniera.

Sarebbe dovuto bastare, ma non è stato così.

Il Senato accademico del Politecnico di Milano, con delibera del 21 maggio 2012, ha attivato, a partire dall’anno 2014, corsi di laurea magistrale e di dottorato di ricerca esclusivamente in lingua inglese, sia pur affiancata da un piano per la formazione dei docenti e per il sostegno agli studenti, in attuazione dell'art. 2, comma 2, lettera l), della legge 30 dicembre 2010, n. 240 (Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario).

Tale norma, nell’indicare i vincoli e criteri direttivi che le Università devono osservare in sede di modifica dei propri statuti, prevede il «rafforzamento dell'internazionalizzazione anche attraverso una maggiore mobilità dei docenti e degli studenti, programmi integrati di studio, iniziative di cooperazione interuniversitaria per attività di studio e di ricerca e l'attivazione, nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, di insegnamenti, di corsi di studio e di forme di selezione svolti in lingua straniera».

Alcuni docenti dell’Ateneo milanese hanno impugnato la suddetta delibera innanzi al Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia.

Il Tribunale amministrativo, con sentenza 23 maggio 2013, n. 1348, ha accolto il ricorso, annullando l’atto impugnato. Ora il Consiglio di Stato ha dato loro definitivamente ragione con sentenza, Sez. VI, n.617/2018, pedissequamente riportando le motivazioni addotte dalla Corte costituzionale nella citata sentenza n.42/2017 e i principi in essa stabiliti.

Nella fattispecie concreta, ha precisato il Consiglio di Stato, risulta che il Politecnico ha previsto «intieri corsi» in lingua inglese, con conseguente violazione dell’art. 2 della legge n. 240 del 2010, nel significato che ad esso ha assegnato la Corte costituzionale.

Ne è così conseguita l’infondatezza dell’appello e l’illegittimità della delibera del 21 maggio 2012 del Senato accademico del Politecnico di Milano, nella parte in cui ha previsto che «intieri corsi di studio siano erogati esclusivamente in una lingua diversa dall'italiano».

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