(Tar Lazio - sez. I - sent. n. 1662 del 8 febbraio 2010, Pres. Giovannini, Est. Stanizzi)
In tema di accesso ai documenti amministrativi (ex art. 25, legge 241/90), sussiste l'obbligo in capo al ricorrente, al fine di mantenere integre le garanzie del contraddittorio, di notificare ill ricorso, a pena di inammissibilità, ad almeno uno dei controinteressati che vanno individuati in quei partecipanti alla selezione cui la richiesta documentazione si riferisce, potendo gli stessi subire un pregiudizio alla propria sfera di riservatezza dalla divulgazione di documenti contenenti elementi riguardanti la loro sfera professionale e personale.