Giornale on-line fondato nel 2004

Sabato, 04 Mag 2024

(Tar Lazio - sez. I - sent. n. 1662 del 8 febbraio 2010, Pres. Giovannini, Est. Stanizzi)

In tema di accesso ai documenti amministrativi (ex art. 25, legge 241/90), sussiste l'obbligo in capo al ricorrente, al fine di mantenere integre le garanzie del contraddittorio, di notificare ill ricorso, a pena di inammissibilità, ad almeno uno dei controinteressati che vanno individuati in quei partecipanti alla selezione cui la richiesta documentazione si riferisce, potendo gli stessi subire un pregiudizio alla propria sfera di riservatezza dalla divulgazione di documenti contenenti elementi riguardanti la loro sfera professionale e personale.

empty alt

“Una spiegazione per tutto”, il film della settimana proposto dal Foglietto

Una spiegazione per tutto, regia di Gábor Reisz, con Adonyi-Walsh Gáspár (Ábel), István...
empty alt

Cellule artificiali per individuare e combattere i tumori

Contrastare il cancro attraverso cellule artificiali in grado di individuare la patologia e di...
empty alt

Spoltore, antica Fonte Barco prima restaurata e poi abbandonata al degrado

Scrivo contro il restauro dell'antica Fonte Barco a Spoltore, comune a poco meno di 8 km. da...
empty alt

Il silenzioso ritorno della lontra nelle Alpi. Al MUSE incontro con lo zoologo Luca Lapini

L'ultimo appuntamento di “Incontri al museo per parlare di fauna”, in programma il prossimo 8...
empty alt

Ricerca UniPi: nuovo metodo di bonifica estrae più metalli pesanti dal fondo marino

L'Università di Pisa ha messo a punto nuovo sistema di decontaminazione per rimuovere i metalli...
empty alt

“Assalto a San Lorenzo”, una strage nascosta dai fascisti arrivati al potere

Assalto a San Lorenzo - La prima strage del fascismo al potere, di Gabriele Polo, con prefazione di...

Ti piace l'informazione del Foglietto?

Se ti piace quello che leggi, puoi aiutarci a continuare il nostro lavoro sostenendoci con quanto pensi valga l'informazione che hai ricevuto. Anche il costo di un caffè!

SOSTIENICI
Back To Top