Consiglio di Stato, Sez. IV - sent. 2 marzo 2010 n. 1219 - Pres. Cossu, Est. Maruotti
La possibilità di ottenere il trasferimento alla sede più vicina per assistere un familiare portatore di handicap grave sussiste solo quando risulti la esclusività e la continuità della assistenza da parte del richiedente, per l'assenza di altri familiari - che ne abbiano la materiale possibilità - tenuti a prestare gli obblighi di assistenza.
E', pertanto, legittimo il diniego di riconoscimento di detto beneficio nel caso in cui risulti che il dipendente abbia due sorelle e, nel corso del procedimento amministrativo, non siano emerse circostanze significative e oggettive, tali da evidenziare l'impossibilità per ciascuna delle sorelle di assistere il congiunto.