La Corte di Cassazione - Sezione lavoro - con sentenza n.10138/18, pubblicata il 26 aprile scorso, ha respinto il ricorso dell’Inps nei confronti di un lavoratore che era stato privato della funzione di assumere decisioni siccome previste nel profilo professionale rivestito.
Nei due precedenti gradi di giudizio, sia il Tribunale che la Corte d’appello avevano riconosciuto che il dipedente era stato demansionato, con la conseguente condanna dell’ente al risarcimento del danno biologico cagionato.
L’Inps, non convinto, si è rivolto alla Suprema Corte, sostenendo che la variazione dell’incarico conferito non aveva modificato né il livello di inquadramento né quello retributivo.
La Suprema Corte, nel respingere il ricorso dell’ente previdenziale, ha affermato innanzitutto che l’oggetto del contendere non riguarda la legittimità della revoca della posizione organizzativa in sé considerata, quanto il comportamento datoriale tenuto dopo tale revoca, in quanto tale da avere comportato una variazione peggiorativa delle attività fatte svolgere al dipendente rispetto al profilo di inquadramento.
La Corte d’appello, infatti, aveva legittimamente rilevato che le mansioni assegnate al dipendente a seguito della revoca del precedente incarico erano nettamente inferiori a quelle di inquadramento, sottolineando come esse avessero carattere meramente impiegatizio, da svolgersi alle dipendenze di un responsabile di area di livello inferiore e fossero prive di qualsiasi profilo di responsabilità, mentre la posizione rivestita dallo stesso dipendente prevede responsabilità come tratto caratterizzante, sia dal punto di vista formale sia dal punto vista sostanziale.