Il Tar del Lazio, con sentenza n. 4770/2018, pubblicata il 2 maggio scorso, ha stabilito che l'mministrazione, prima di procedere a bandire - in attuazione di disposizioni legislative - concorsi riservati, deve disporre lo scorrimento delle graduatorie (ancora in vigore) di candidati risultati idonei nell’area professionale per la quale si vuole procedere con la nuova selezione, seppure riservata.
I giudici amministrativi hanno così dato ragione alla ricorrente, accogliendo la censura di eccesso di potere per motivazione incoerente, per contraddittorietà e per erroneità dei presupposti e sviamento, attesa l’incongruità e la irrazionalità della scelta dell’Amministrazione di procedere con un concorso riservato alla copertura di 3 posti, per il 2017, e di uno per il 2018, di funzionario di amministrazione, pur in presenza di graduatoria di concorso, per il medesimo profilo professionale, ancora in essere, la cui validità era stata prorogata ex lege fino al 31 dicembre 2017, in base all’art. 4, comma 4 del d.l. 31 agosto 2013, n. 101 convertito in legge 30 ottobre 2013, n. 125.
A supporto della propria decisione, il Tar ha anche richiamato la Circolare n. 5/2003 del Dipartimento per la Funzione Pubblica che rileva come, a partire dal 2007, vi è un vincolo sullo scorrimento delle graduatorie approvate dal 1° gennaio 2007 rispetto all’avvio di nuove procedure concorsuali.