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Domenica, 28 Apr 2024

A suo tempo, su questo giornale, abbiamo dato il dovuto risalto a una sentenza del Tar Lazio, sezione III bis n.3720/2017, con la quale il giudice dava ragione al ricorrente nei confronti dell’Università di Tor Vergata, che aveva illegittimamente proceduto alla chiamata diretta di un professore associato (settore concorsuale 06 C1 – Med 18), senza espletare, come avrebbe dovuto, una procedura di tipo comparativo, attesa la presenza, nel dipartimento di interesse, di una pluralità di candidati astrattamente in possesso dei requisiti richiesti dalla legge.

Quella decisione è stata ora confermata dal Consiglio di Stato, Sezione VI, con sentenza n. 2500/2018, pubblicata il 24 aprile scorso, ma medio tempore il ricorrente in prime cure, odierno appellato, professor Pierpaolo Sileri, è anche diventato senatore del Movimento 5 Stelle. In disparte le eccezioni di carattere procedurale, tutte respinte, il giudice di appello ha, preliminarmente, riassunto il merito della controversia.

Secondo il giudice, nell’attuale contesto normativo, la copertura dei posti da professore ordinario e associato può avvenire mediante due diverse modalità: mediante procedura selettiva aperta a tutti i soggetti in possesso dell’abilitazione scientifica nazionale e ai professori già in servizio (art. 18, della legge 30 dicembre 2010, n. 240); per un massimo della metà dei posti disponibili, attraverso le procedure di selezione mediante “upgrading”, di cui all’art. 24, commi 5 e 6, della legge 30 dicembre 2010, n. 240.

Le disposizioni da ultimo citate consentono alla singola Università, «nell’ambito delle risorse disponibili per la programmazione», di valutare i docenti titolari di contratto, in servizio presso l’Ateneo medesimo ed in possesso di abilitazione scientifica, ai fini della loro chiamata nel ruolo dei professori associati (se ricercatori) ovvero in quello dei professori ordinari (se professori associati).

Il legislatore ha affidato all’autonomia regolamentare dell’Università l’attuazione dell’art. 24, commi 5 e 6. Nella vicenda in esame, l’art. 9 del «Regolamento per la disciplina della chiamata dei Professori di prima e seconda fascia ai sensi dell’art. 18, comma 1, e dell’art. 24, commi 5 e 6, della legge 30 dicembre 2010, n. 240», stabiliva che «il dipartimento individua il candidato da sottoporre a valutazione» e che «la valutazione è effettuata da una commissione nominata dal Rettore, su proposta del dipartimento interessato che ha richiesto la copertura del posto ed è composta di tre professori di prima fascia inquadrati nel macrosettore a cui appartiene il settore concorsuale per il quale il candidato ha conseguito l’abilitazione, anche esterni ai ruoli dell’Ateneo o attivi in università o centri di ricerca di Paesi OCSE, di cui almeno un professore del settore di abilitazione del candidato».

Aggiunge che «la commissione formula le proprie valutazioni tenendo conto dei criteri, dei parametri e gli indicatori stabiliti dal regolamento ministeriale, nonché in conformità agli standard qualitativi riconosciuti a livello internazionale individuati dal regolamento dell'Università nell'ambito dei criteri fissati con il decreto ministeriale 4 agosto 2011, n. 344».

Il tratto differenziale dei due dispositivi di accesso è costituito dal fatto che, mentre il primo ha natura concorsuale (quindi aperto a tutti i candidati interessati), il secondo prevede un meccanismo di reclutamento eccezionale riservato agli “interni”, ovvero al ricercatore o al professore già incardinato presso l’università. Sennonché, la rinuncia alla massima concorsualità tipica della procedura aperta, non significa affatto che tale peculiare forma di reclutamento sia rimessa a valutazioni “libere” (secondo il criterio dell’intuitus personae), né tantomeno che possa avvenire a mezzo di procedure opache.

Tale assunto si fonda, secondo il Consiglio di Stato, sui seguenti argomenti ermeneutici.

In primo luogo, viene in rilievo il dato normativo previsto dal comma 5 dell’art. 24 della legge 240/2010, in quanto richiamato dal comma 6, secondo cui «[…] alla procedura è data pubblicità sul sito dell’ateneo […]». La Sezione, in un caso analogo, ha già evidenziato come la funzione della norma sia quella di rendere edotti dell’esistenza della procedura anche soggetti diversi da quelli individuati autonomamente dagli organi universitari, al fine di accordare loro una chance di partecipazione. Qualificare la prescritta formalità alla stregua di una mera pubblicità-notizia ‒ peraltro, secondo una tassonomia di derivazione prettamente privatistica ‒ porterebbe a concludere che tale “notizia” possa esser data anche dopo la conclusione della procedura, poiché nessun limite temporale viene indicato dalla norma, con la conseguenza, correttamente individuata dalla sentenza impugnata, di un’inammissibile abrogazione della norma in via interpretativa (sentenza 20 aprile 2017, n. 1856).

Sul piano sistematico, per quanto la disciplina statale (così come quella regolamentare di riferimento) non contenga disposizioni riferite alla peculiare situazione di un dipartimento in cui siano in servizio più candidati in possesso dei medesimi requisiti di accesso alla procedura di chiamata diretta, è possibile ovviare a tale lacuna assiologica attraverso il ricorso ai principi generali dell’ordinamento giuridico in tema di trasparenza, adeguata pubblicità, non discriminazione, parità di trattamento. In base alla loro piana applicazione, l’Università avrebbe dovuto procedere all’espletamento di una procedura di tipo comparativo ai fini dell’individuazione del candidato da parte del Dipartimento da sottoporre alla valutazione della Commissione, atteso che erano presenti una pluralità di candidati astrattamente in possesso dei requisiti richiesti dalla relativa normativa di settore.

Sovviene, poi, l’obbligo per il giudice comune dell’interpretazione costituzionalmente orientata. Occorre ricordare che, secondo la giurisprudenza costituzionale, il concorso pubblico è la forma generale ed ordinaria di reclutamento del personale della pubblica amministrazione, in quanto meccanismo imparziale che, offrendo le migliori garanzie di selezione tecnica e neutrale dei più capaci sulla base del merito, garantisce l’efficienza dell'azione amministrativa (ex plurimis, sentenze n. 134 del 2014; n. 277, n. 137, n. 28 e n. 3 del 2013). L’indefettibilità del concorso pubblico come canale di accesso pressoché esclusivo nei ruoli delle pubbliche amministrazioni non è assoluta. Ad essa, tuttavia, può derogarsi solo in presenza di peculiari e straordinarie esigenze di interesse pubblico (sentenze n.7 del 2015; n. 134 del 2014; n. 217 del 2012). Forme diverse di reclutamento e di copertura dei posti devono essere legislativamente disposte per singoli casi e secondo criteri che, pur involgendo necessariamente la discrezionalità del legislatore, devono rispondere a criteri di ragionevolezza che non contraddicano i principi di buon andamento e di imparzialità dell’amministrazione. L’area delle eccezioni al principio del concorso è stata delimitata in modo assai rigoroso. Sono ritenute legittime le sole deroghe giustificate dall’esigenza di garantire alla pubblica amministrazione specifiche competenze consolidatesi all’interno dell’amministrazione stessa e non acquisibili dall’esterno.

Ebbene, concludono i giudici di Palazzo Spada, poiché ogni limitazione del precetto costituzionale del pubblico concorso, alterando le condizioni di parità di trattamento degli aspiranti, deve considerarsi del tutto eccezionale, oltre a dover essere sorretta da motivazioni non irragionevoli, deve preferirsi l’interpretazione secondo cui gli “interni” in possesso dei medesimi requisiti devono essere posti in grado di partecipare alla procedura di reclutamento in condizioni di parità.

L’appello, in definitiva, va respinto. Alla procedura di chiamata in contestazione non è stata data alcuna preventiva e adeguata pubblicità. L’organismo «informale» che ha operato l’individuazione del candidato non ha documentato la propria attività in alcun verbale e neppure è stato richiesto agli interessati di inviare i relativi curriculum. Per l’effetto, l’autorità amministrativa dovrà conformarsi a quanto stabilito in sentenza.

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