(Tar Veneto, sez. II - sentenza 2 marzo 2010 n. 591 - Pres. ed Est. De Zotti)
E' illegittima l'esclusione di un candidato ad un pubblico concorso motivata con riferimento al fatto che dalla Commissione medica appositamente nominata dall’amministrazione il candidato in questione è stato ritenuto affetto da una imperfezione e/o infermità psico-fisica (consistente in "tratti di immaturità affettiva e di rigidità cognitiva"). Per giustificare l’estromissione è indispensabile che tale imperfezione e/o infermità psico-fisica sia espressamente elencata tra le cause e/o le patologie invalidanti determinanti l'esclusione dal concorso previste dal bando.