Redazione
E’ utilizzabile, anche se non vi sia stato un provvedimento dell’autorità giudiziaria, il contenuto di colloqui privati registrati da uno degli interlocutori.
Tale iniziativa non costituisce attività di intercettazione in senso tecnico, perché proviene da uno dei soggetti che ha partecipato alla conversazione, così integrando un legittima modalità di documentazione fonica, che non lede alcun principio costituzionale pur quando è realizzata in modo occulto, in quanto la Costituzione tutela la libertà e la segretezza delle comunicazioni, non la loro riservatezza (Corte di Cassazione, seconda sezione penale, sent. n. 9132/10 del 8 marzo 2010, Pres. Sirena, Rel. Chindemi).