La Corte di cassazione – Sezione Lavoro - con ordinanza n. 9453/23, depositata il 6 aprile 2023, ha confermato la sentenza della Corte territoriale di Venezia di licenziamento per scarso rendimento di un dipendente colpevole di aver prodotto molto meno dei suoi colleghi.
Ad avviso degli Ermellini di piazza Cavour, infatti, “ E' legittimo il licenziamento intimato al lavoratore per scarso rendimento qualora sia provata, sulla scorta della valutazione complessiva dell’attività resa dal lavoratore stesso ed in base agli elementi dimostrati dal datore di lavoro, un’evidente violazione della diligente collaborazione dovuta dal dipendente - ed a lui imputabile - in conseguenza dell’enorme sproporzione tra gli obiettivi fissati dai programmi di produzione per il lavoratore e quanto effettivamente realizzato nel periodo di riferimento, tenuto conto della media attività tra i vari dipendenti ed indipendentemente dal conseguimento di una soglia minima di produzione”.
Leggesi, inoltre, nella predetta ordinanza che il lavoratore ebbe “a rendere una prestazione professionale insufficiente per l’esiguità dei clienti e delle filiali visitati tra il novembre 2015 e l’aprile 2016 (rispettivamente 11 e 12), specificando poi che nel primo trimestre 2016 aveva effettuato complessivamente 16 visite a clienti e/o filiali (rispetto alle 120 degli altri colleghi dell’ufficio sviluppo) e acquisito un solo cliente. Tali dati sono stati posti a confronto coi i dati di produzione di altri colleghi - enormemente superiori a quelli del ricorrente – sì da concludere per l’effettività dello scarso rendimento e della sua gravità”.
Pertanto, la Suprema Corte ha rigettato il ricorso e condannato il lavoratore al pagamento delle spese del giudizio nonché dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Rocco Tritto