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Venerdì, 03 Mag 2024

Cassazione sede ID 6898Con sentenza n. 17897/2023, depositata in data odierna, la Sezione lavoro della Corte di cassazione, ha respinto il ricorso proposto contro il Ministero dell’Istruzione (già Miur) da una docente avverso la sentenza della Corte di appello che, in riforma della sentenza di primo grado, aveva accolto l’impugnazione del Ministero, con conseguente rigetto della domanda della medesima docente, ritenendo legittimo il provvedimento di dispensa dal servizio, ai sensi dell’art.512 del d.lgs. 297 del 1994.

Il giudice di primo grado, nell’accogliere la domanda della docente, con conseguente reintegra della stessa nel posto di lavoro, pur ammettendo una “disorganizzazione e faciloneria” della ricorrente, aveva ritenuto che i fatti posti a base del provvedimento di dispensa dal servizio per incapacità didattica, da intendersi come “assoluta e permanente inettitudine alla docenza”, non fossero supportati da adeguati elementi probatori, non potendo a tal fine rilevare i documenti acquisiti dagli ispettori ministeriali, tra i quali le dichiarazioni di alunni e professori, in quanto il periodo di valutazione ispettiva era troppo “stretto e breve” (da gennaio a maggio del 2015 e 3 giorni di febbraio 2016).

Tale sentenza veniva appellata dal Ministero, che contestava "sia la valutazione delle prove documentali fatta dal Tribunale, sia la decisione di non ammettere prove testimoniali sui fatti contestati alla docente". Ad avviso del Miur appellante, "molti dei fatti dedotti, non considerati elementi probatori dal giudice di primo grado, in realtà erano stati appresi direttamente dalle ispettrici ministeriali e, pertanto, rappresentavano atti aventi pubblica fede".

Inoltre, nei registri riportati nei verbali era documentato il fatto che la docente, su 24 anni di insegnamento, risultava essere stata assente per un totale di 20 anni, circostanza che rendeva impossibile periodi più lunghi di quelli oggetto di valutazione da parte degli ispettori.

I giudici dell’appello, come dianzi evidenziato, ritenevano legittimo il provvedimento di dispensa dal servizio adottato la Ministero nei confronti della docente, a motivo che, contrariamente a quanto statuito dal Tribunale, i verbali acquisiti dagli ispettori ministeriali erano da considerarsi elementi probatori, valutabili ai fini di causa, in quanto attestavano fatti storici avvenuti in presenza delle ispettrici, del dirigente scolastico, degli insegnanti, degli allievi.

Per la Corte di appello, "dall’esame di tali documenti poteva trarsi un giudizio tecnico di modalità incompatibili con l’insegnamento nella scuola secondaria (ad es., ivi si riportava che la docente non aveva i libri di testo, presentava disattenzione durante le interrogazioni e assegnava voti in modo casuale". Inoltre, i verbali attestavano che, rientrata in servizio dopo un periodo di assenza, "la docente non aveva mai preso visione del programma volto dal supplente, violando in tal modo il principio della continuità didattica".

Con ricorso proposto dalla docente, la vicenda approdava in Cassazione che, nonostante le argomentazioni di parte ricorrente, contenute in otto motivi, ha ritenuto esente da censure la sentenza della Corte territoriale, ribadendo, comunque, un importante principio, condiviso anche dalla Giustizia amministrativa, in base al quale non sono applicabili alla dispensa dal servizio le norme previste per i procedimenti disciplinari di cui al d.lgs. 165/2001 e ciò in quanto "non discende da comportamenti colpevoli dell’insegnante e, quindi, non implica una responsabilità né postula un giudizio di proporzionalità, poiché non ha carattere sanzionatorio, trattandosi di atto che si limita a constatare l’oggettiva inidoneità a svolgere la funzione di insegnante".

La Corte ha, altresì, chiarito che "le assenze dal lavoro non hanno costituito elemento di valutazione della incapacità della ricorrente, ma solo fatto storico di contorno rispetto al periodo di osservazione" da parte degli ispettori ministeriali, ritenuto esiguo dalla medesima ricorrente.

rocco tritto 130x130Rocco Tritto
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