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Domenica, 14 Dic 2025

Assente per malattia sul posto di lavoro per una settimana, un dipendente, a seguito di indagine effettuata da un’agenzia investigativa per conto del datore di lavoro, risultava aver prestato per due giorni, durante il periodo di infermità, attività lavorativa presso l’esercizio commerciale della propria coniuge.

All’esito di procedimento disciplinare, al predetto dipendente veniva inflitta la sanzione del licenziamento, confermata, a seguito di ricorso proposto del medesimo dipendente, dal Tribunale di Latina e, successivamente, anche dalla Corte d’appello di Roma, con sentenza n. 4823/2019 .

Avverso la decisione della Corte territoriale, il lavoratore ricorreva innanzi alla Corte di Cassazione che, con sentenza n. 2516/24, depositata il 26 gennaio 2024, rigettava il ricorso.

I Giudici della Suprema Corte, contrariamente a quanto dedotto in giudizio dal ricorrente, riteneva immune da vizi la decisione della Corte d’appello, affermando, tra l’altro, che “il comportamento del dipendente che presti attività lavorativa durante il periodo di assenza per malattia può costituire giustificato motivo di recesso ove integrante una violazione dei doveri generali di correttezza e buona fede e degli specifici obblighi contrattuali di diligenza e e fedeltà, tanto nel caso in cui tale attività esterna sia di per sé sufficiente a far presumere l’inesistenza della malattia, quanto nel caso in cui la medesima attività, valutata con giudizio ex ante (e non ex post come pretende parte ricorrente), in relazione alla natura della patologia e delle mansioni svolte, possa pregiudicare o ritardare la guarigione o il rientro in servizio. Appunto sulla base della potenziale idoneità dell’attività lavorativa svolta a favore di terzi dal dipendente durante il periodo di malattia oggetto di contestazione, la Corte di merito ha fondato il proprio giudizio di sussunzione del comportamento concreto, quale risultante anche dagli accertamenti peritali svolti nel procedimento dinanzi al Tribunale, nella clausola generale di cui all’art. 2119 c.c.”.

In conclusione, ricorso respinto, licenziamento confermato, con condanna del dipendente al pagamento delle spese del giudizio nonché al versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, se dovuto.

Rocco Tritto
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