Giornale on-line fondato nel 2004

Venerdì, 05 Dic 2025

Con ordinanza n. 5948/2025, la Cassazione - sezione Lavoro – ha respinto il ricorso proposto da un lavoratore dipendente avverso la decisione della Corte di Appello di Bologna n. 21/2023 con la quale era stato ritenuto legittimo il licenziamento del lavoratore per aver usufruito di permessi ex lege 104/92 per fornire assistenza a un parente disabile.

La Corte territoriale, infatti, sulla base della documentazione e delle deposizioni acquisite, era giunta alla conclusione che “poteva ritenersi raggiunta la prova dell'abuso dei permessi ex art. 33, comma 3, della legge n. 104 del 1992 fruiti in tre giornate lavorative risultando, da una parte, che il parente disabile era ricoverato in maniera permanente e a tempo pieno presso una residenza per anziani che (per l'assistenza fornita h 24:00 da parte di infermieri professionali, operatori socio sanitari qualificati e fisioterapisti, nonché per l'affiancamento di medici) era del tutto assimilabile ad una struttura ospedaliera e, dall'altra, che il lavoratore aveva prestato un tempo limitatissimo (non più di mezz'ora di visita, ossia di assistenza del tutto atecnica del familiare, considerate le condizioni di ricovero del parente) in ciascuna delle giornate di permesso fruite (in assenza di ulteriori attività riferibili, latu sensu, all'assistenza).

I Giudici della Suprema Corte, adita dal lavoratore, dopo aver ribadito che, come da giurisprudenza consolidata, è del tutto legittima “un'assistenza al familiare disabile anche svolta in orari diversi da quelli dell'orario di lavoro”, hanno evidenziato che, nel caso di specie, “il ricovero del familiare disabile presso una struttura (residenza per persone anziane autosufficienti e non autosufficienti) del tutto assimilabile ad una struttura ospedaliera trattandosi di struttura che assicura assistenza sanitaria continuativa [...], esclude la sussistenza del diritto ai permessi giornalieri retribuiti”.

In conclusione, ricorso rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità e al versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.

Rocco Tritto
giornalista pubblicista
Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Ti piace l'informazione del Foglietto?

Se ti piace quello che leggi, puoi aiutarci a continuare il nostro lavoro sostenendoci con quanto pensi valga l'informazione che hai ricevuto. Anche il costo di un caffè!

SOSTIENICI

empty alt

Il "Big Beautiful Bill Act" di Trump fa esplodere il debito pubblico Usa

Un corposo paper pubblicato di recente dal NBER ci mette nella condizione di comprendere meglio...
empty alt

Maud Menten: una legge al femminile

Tutti gli studenti di chimica e biochimica incontrano, prima o poi, l’equazione di...
empty alt

UniTrento ospita seminario su “Migrazioni, salvataggi in mare e geografie del Mediterraneo”

Un mare che unisce e divide, che accoglie e respinge, che salva e troppo spesso inghiotte: il...
empty alt

“The Teacher”, film di lotta ispirato a fatti reali sulla tragica realtà palestinese

The Teacher, regia di Farah Nabulsi, con Saleh Bakri (Basem El-Saleh), Imogen Poots (Lisa),...
empty alt

La sfida di Schlein a Meloni? Iniziativa inopportuna

La Schlein lancia la sua sfida a Giorgia Meloni: vengo ad Atreju se a sfidarmi sei tu Giorgia....
empty alt

Ponte sullo Stretto, rese note le motivazioni del disco rosso della Corte dei conti

La Sezione centrale di controllo di legittimità della Corte dei conti ha depositato in data...
Back To Top