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Mercoledì, 18 Mar 2026

Con ordinanza n. 5948/2025, la Cassazione - sezione Lavoro – ha respinto il ricorso proposto da un lavoratore dipendente avverso la decisione della Corte di Appello di Bologna n. 21/2023 con la quale era stato ritenuto legittimo il licenziamento del lavoratore per aver usufruito di permessi ex lege 104/92 per fornire assistenza a un parente disabile.

La Corte territoriale, infatti, sulla base della documentazione e delle deposizioni acquisite, era giunta alla conclusione che “poteva ritenersi raggiunta la prova dell'abuso dei permessi ex art. 33, comma 3, della legge n. 104 del 1992 fruiti in tre giornate lavorative risultando, da una parte, che il parente disabile era ricoverato in maniera permanente e a tempo pieno presso una residenza per anziani che (per l'assistenza fornita h 24:00 da parte di infermieri professionali, operatori socio sanitari qualificati e fisioterapisti, nonché per l'affiancamento di medici) era del tutto assimilabile ad una struttura ospedaliera e, dall'altra, che il lavoratore aveva prestato un tempo limitatissimo (non più di mezz'ora di visita, ossia di assistenza del tutto atecnica del familiare, considerate le condizioni di ricovero del parente) in ciascuna delle giornate di permesso fruite (in assenza di ulteriori attività riferibili, latu sensu, all'assistenza).

I Giudici della Suprema Corte, adita dal lavoratore, dopo aver ribadito che, come da giurisprudenza consolidata, è del tutto legittima “un'assistenza al familiare disabile anche svolta in orari diversi da quelli dell'orario di lavoro”, hanno evidenziato che, nel caso di specie, “il ricovero del familiare disabile presso una struttura (residenza per persone anziane autosufficienti e non autosufficienti) del tutto assimilabile ad una struttura ospedaliera trattandosi di struttura che assicura assistenza sanitaria continuativa [...], esclude la sussistenza del diritto ai permessi giornalieri retribuiti”.

In conclusione, ricorso rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità e al versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.

Rocco Tritto
giornalista pubblicista
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