Con ordinanza n.13691/2025, pubblicata di recente, la Cassazione – sezione Lavoro –, nell’accogliere il ricorso proposto da una lavoratrice dipendente avverso la sentenza n. 3620/2021 della Corte di Appello di Roma, di conferma del provvedimento del giudice di primo grado, ha fornito importanti chiarimenti in materia di monetizzazione delle ferie spettanti ma non godute.
I giudici della Suprema Corte, con riguardo all’argomento di cui sopra, hanno enunciato i seguenti “principi di diritto che debbono presiedere l'interpretazione del diritto interno, conformemente al diritto dell'Unione europea”:
a) le ferie annuali retribuite costituiscono un diritto fondamentale ed irrinunciabile del lavoratore (anche del dirigente) e correlativamente un obbligo del datore di lavoro; il diritto alla indennità finanziaria sostitutiva delle ferie non godute al termine del rapporto di lavoro è intrinsecamente collegato alle ferie annuali retribuite;
b) è il datore di lavoro il soggetto tenuto a provare di avere adempiuto al suo obbligo di concedere le ferie annuali retribuite;
c) la perdita del diritto alle ferie ed alla corrispondente indennità sostitutiva alla cessazione del rapporto di lavoro può verificarsi soltanto nel caso in cui il datore di lavoro offra la prova: di avere invitato il lavoratore a godere delle ferie, se necessario (ossia in considerazione della struttura aziendale), anche formalmente, e ciò in esercizio dei propri doveri di vigilanza ed indirizzo sul punto; di averlo nel contempo avvisato - in modo accurato ed in tempo utile a garantire che le ferie siano ancora idonee ad assicurare il riposo ed il relax cui esse sono volte a contribuire - del fatto che, se egli non ne fruisce, tali ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un
periodo di riporto autorizzato.
Gli stessi giudici, al riguardo, hanno altresì evidenziato che nel medesimo senso è orientata la giurisprudenza amministrativa, secondo cui il diritto alla monetizzazione delle ferie viene meno quando queste non siano state godute per scelta volontaria del dipendente (Cons. Stato. n. 597 del 2023).
In conclusione, sentenza cassata e rinviata alla Corte di Appello di Roma, in diversa composizione, affinché accerti – con onere della prova a carico del datore di lavoro – se la lavoratrice, deliberatamente e con piena cognizione delle conseguenze che ne sarebbero derivate, si è astenuta dal fruire delle ferie annuali retribuite dopo essere stata posta in condizione di esercitare in modo
effettivo il suo diritto alle stesse.
Rocco Tritto
giornalista pubblicista