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Venerdì, 30 Gen 2026

altCon la circolare 15 gennaio 2015, n. 2, pubblicata in  G.U. n. 52 del 4 marzo 2015, il Ministero dell’economia e delle finanze ha introdotto importanti novità in merito alle trattenute mensili sugli stipendi dei dipendenti pubblici mediante l’istituto della delegazione convenzionale di pagamento.

Fino a oggi, la trattenuta sullo stipendio - a parte i casi previsti da leggi e regolamenti (pignoramenti, cessione del quinto, ritenuta sindacale et similia) - era utilizzabile volontariamente per assolvere gli obblighi di pagamento assunti a seguito della stipula di un contratto di assicurazione per la copertura di rischi attinenti alla persona umana o di un contratto di finanziamento (più propriamente, contratto di mutuo).

Tuttavia – si legge nella circolare – stante la mutata sensibilità sociale, si è dell’avviso che detto istituto possa essere certamente esteso anche per il pagamento di polizze attinenti all’assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti (di seguito, più semplicemente, RC auto) nonché all’erogazione volontaria e periodica di liberalità a beneficio di determinati soggetti – tra cui, in particolare, le organizzazioni non lucrative di utilità (Onlus) – destinatari di una legislazione, anche fiscale, di favore ovvero, infine, al versamento di somme a vantaggio di casse mutue o enti con finalità mutualistiche e senza scopo di lucro.

Le cennate estensioni – precisa il Mef – trovano ragione, quanto alla RC auto, nella rilevanza del possesso di un veicolo a motore, espressione anche del diritto alla libera circolazione sancito dall’art. 16 della Costituzione per la generalità delle persone, e, quanto alle Onlus e agli enti con finalità mutualistiche, nel riconoscimento del valore della partecipazione dei cittadini ad iniziative di utilità sociale attraverso uno strumento associativo o, comunque, partecipativo senza fini di speculazione privata, in linea con il dettato dell’art. 45 della Costituzione.

Il dipendente pubblico, pertanto, può provvedere, avvalendosi della delegazione convenzionale di pagamento, sia alla corresponsione dei premi di assicurazione, sia al rimborso rateale del finanziamento ottenuto, sia al versamento periodico di liberalità o, comunque, di somme predeterminate a favore di determinati soggetti, in considerazione della loro utilità e rilevanza sociali.

Con riferimento ai contratti di finanziamento, la delegazione convenzionale di pagamento non deve essere confusa con la cessione del quinto dello stipendio, fattispecie per la quale vale una specifica disciplina. Anzi – aggiunge il Mef – la delegazione consente, al dipendente che ha già in atto la cessione del quinto, di accedere ad un ulteriore finanziamento, lasciando invariato il piano di rimborso previsto con la predetta cessione stipendiale del quinto.

Presupposto per l’attivazione della delegazione convenzionale di pagamento è l’esistenza di una convenzione tra l’Amministrazione e i soggetti interessati, nella quale, tra l’altro, deve essere specificato l’onere amministrativo posto a carico dei delegatari, unitamente alle modalità di versamento e ai consequenziali obblighi.

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