Con il parere n. 49781/2017, la Ragioneria Generale dello Stato interviene sulla materia delle progressioni economiche dei dipendenti pubblici, previste dai contratti collettivi nazionali di settore (per la ricerca, a disciplinarle è l’art.53 del ccnl 1998-2001), scrivendo probabilmente la parola finale sulla controversa problematica della retroattività della decorrenza del beneficio per i vincitori delle selezioni.
La Ragioneria, infatti, condividendo in toto l’orientamento già espresso dalla Funzione Pubblica e dall’Aran, conferma che le progressioni economiche non possono avere una decorrenza retroattiva al 1° gennaio dell’anno in cui le relative graduatorie sono approvate.
In pratica, in caso di procedura selettiva iniziata con la pubblicazione del bando e conclusa dopo più di un anno, la decorrenza del beneficio in busta paga del lavoratore potrà decorrere solo dall’inizio dell’anno di approvazione della graduatoria stessa e non da altra data anteriore, con la conseguenza che eventuali lungaggini burocratiche o lentezze delle commissioni andranno a penalizzare i lavoratori stessi.