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Venerdì, 30 Gen 2026

di Adriana Spera

La sentenza n. 29 della Corte d’Appello di Messina, decisa il 14 gennaio 2014 e pubblicata qualche giorno fa, è di quelle destinate a provocare non poche discussioni.

Oggetto della controversia tra un lavoratore e un ente pubblico, il risarcimento chiesto dal primo, ai sensi dell’art. 36 del decreto legislativo n. 165 del 2001, a seguito di una serie di contratti a termine sottoscritti in successione, tassativamente vietati dalle legge.

La Corte territoriale di Messina, dopo aver premesso con chiarezza che il ricorso al tempo determinato in serie risulta abusivo, a nulla rilevando i vincoli di bilancio delle amministrazioni, ha precisato che l’illegittima apposizione del termine non fa scattare sempre e comunque il risarcimento al lavoratore precario, il quale invece deve dimostrare l’esistenza di un danno, anche se può limitarsi a fornire la prova per presunzioni. Il tutto nonostante l’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato raggiunto in sede europea raccomandi di non fare discriminazioni fra i contratti a termine e contratti a tempo indeterminato.

I giudici, pur avendo ben a mente il contenuto della sentenza della C-50/13 emessa dalla Corte di giustizia europea, secondo cui sta al giudice italiano pronunciarsi sull’adeguatezza del risarcimento per l’abuso di contratti a termine nel settore pubblico, sostengono che al lavoratore non si può non richiedere almeno un onere di allegazione, prima ancora che di prova.

Per la Corte, infatti, il lavoratore avrebbe dovuto dimostrare il danno che ha patito per i diversi contratti a termine stipulati per tre gruppi di periodi senza soluzione di continuità, ad esempio documentando di aver perduto un’occasione di lavoro, osservano i giudici.

La dimostrazione a carico del precario, precisano i giudici, può avvenire per presunzione laddove gli «elementi gravi precisi e concordanti» non assurgono al rango di prova ma possono comunque supportare fondatamente l’esistenza del danno.

La pronuncia della Corte di Appello di Messina va ad aggiungersi a numerose altre sentenze dei tribunali della penisola, spesso difformi e più favorevoli al lavoratore.

Contrasti giurisprudenziali che potranno essere risolti soltanto dalla Corte di Cassazione, alla quale spetterà l’onere di scrivere la parola fine su una questione, che interessa decine di migliaia di lavoratori, ai quali, in attesa della pronuncia della Suprema Corte, Usi-Ricerca si permette, ancora una volta, di dare un consiglio – in controtendenza rispetto all’operato di altre sigle sindacali – e cioè di limitarsi, senza andare a proporre altre azioni giudiziarie, a interrompere, ai sensi dell’art. 2943 del codice civile, i termini di prescrizione.

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