La Corte di Cassazione, Sez. Lavoro, con sentenza 14 aprile 2015 n. 7495, ha fornito importanti chiarimenti in ordine al conferimento di incarichi dirigenziali da parte della Pubblica Amministrazione che - occorre rammentare - qualora avvenga senza una preventiva valutazione degli aspiranti e senza un avviso pubblico, può comportare un intervento del giudice penale.
In sede di conferimento di incarichi dirigenziali – scrive la Corte - gli artt. 1175 e 1375 cc, applicabili alla stregua dei principi di imparzialità e di buon andamento, di cui all’art. 97 della Costituzione, obbligano la P.A. a valutazioni anche comparative, all’adozione di adeguate forme di partecipazione ai processi decisionali e ad esternare le ragioni giustificatrici delle scelte, sicché, ove l’Amministrazione non abbia fornito nessun elemento al riguardo, è configurabile inadempimento contrattuale, suscettibile di produrre danno risarcibile. Non essendo peraltro configurabile un diritto soggettivo a conservare – o ad ottenere – un determinato incarico di funzione dirigenziale, in sede giudiziale va controllato che il mancato rinnovo o il mancato conferimento dell’incarico sia avvenuto nel rispetto delle garanzie procedimentali previste, nonché con l’osservanza delle regole di correttezza e buona fede.
Nel campo del pubblico impiego – prosegue la Cassazione – essendo gli atti inerenti al conferimento di incarichi dirigenziali ascrivibili alla categoria degli atti negoziali, ad essi si applicano le norme del codice civile in tema di esercizio dei poteri del privato datore di lavoro, con la conseguenza che le situazioni soggettive del dipendente interessato possono definirsi in termini di “interessi legittimi”, ma di diritto privato, e, come tali, pur sempre rientranti nella categoria dei diritti di cui all’art. 2907 del codice civile.
Tali posizioni soggettive di interesse legittimo di diritto privato – conclude la Suprema Corte – sono configurabili anche rispetto agli atti preliminari al provvedimento di conferimento dell’incarico dirigenziale e ad ogni altro atto che preceda la stipulazione del relativo contratto e sono suscettibili di tutela giurisdizionale anche in forma risarcitoria, a condizione che l’interessato alleghi e provi la lesione dell’interesse legittimo suddetto, nonché il danno subito in dipendenza dell’inadempimento di obblighi gravanti sull’amministrazione, ma senza che la pretesa risarcitoria possa essere fondata sulla lesione del diritto al conferimento dell’incarico dirigenziale, che è insussistente in assenza del contratto stipulato con l’amministrazione stessa.