- Dettagli
- di Flavia Scotti
Non commettono i reati di cui agli artt. 319 e 321 del codice penale (corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio) i commessi giudiziari che ricevono denaro in cambio di attività indebitamente svolta a vantaggio di alcuni difensori, consistita nella prenotazione di udienze, nel rilascio informale di copie, nell’avviso circa il contenuto di atti e provvedimenti, anche prima del deposito.

