Giornale on-line fondato nel 2004

Giovedì, 27 Ago 2026

cassazione 400Con sentenza n. 22126/2015, la Suprema Corte di Cassazione è tornata ad occuparsi dei possibili effetti peggiorativi dei contratti collettivi di lavoro rispetto agli accordi sindacali preesistenti.

Alle parti sociali – scrivono i giudici della Cassazione - è consentito, in virtù del principio generale dell'autonomia negoziale di cui all'art. 1322 cod. civ., prorogare l'efficacia dei contratti collettivi, modificare, anche in senso peggiorativo, i pregressi inquadramenti e le pregresse retribuzioni - fermi restando i diritti quesiti dei lavoratori sulla base della precedente contrattazione collettiva - nonché disporre in ordine alla prevalenza da attribuire, nella disciplina dei rapporti di lavoro, ad una clausola del contratto collettivo nazionale o del contratto aziendale, con possibile concorrenza delle due discipline.

La concorrenza delle due discipline, nazionale e aziendale, non rientrando nella disposizione recata dall'art. 2077 cod. civ., - per la Suprema Corte - va risolta tenuto conto dei limiti di efficacia connessi alla natura dei contratti stipulati, atteso che il contratto collettivo nazionale di diritto comune estende la sua efficacia nei confronti di tutti gli iscritti, nell'ambito del territorio nazionale, alle organizzazioni stipulanti e il contratto collettivo aziendale estende, invece, la sua efficacia a tutti gli iscritti o non iscritti alle organizzazioni stipulanti, purché svolgenti l'attività lavorativa nell'ambito dell'azienda.

Le disposizioni dei contratti collettivi - conclude la sentenza in rassegna - si incorporano nel contenuto dei contratti individuali, ma operano dall'esterno come fonte eteronoma di regolamento, concorrente con la fonte individuale, sicché, nell'ipotesi di successione tra contratti collettivi, le precedenti disposizioni possono essere modificate da quelle successive anche in senso sfavorevole al lavoratore, con il solo limite dei diritti quesiti, intendendosi per tali solo le situazioni che siano entrate a far parte del patrimonio del lavoratore subordinato, come i corrispettivi di prestazioni già rese, e non anche quelle situazioni future o in via di consolidamento che sono autonome e suscettibili come tali di essere differentemente regolate in caso di successione di contratti collettivi (Sez. Lavoro, Sentenza n. 3982 del 19/02/2014, Rv. 630386).

Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Ti piace l'informazione del Foglietto?

Se ti piace quello che leggi, puoi aiutarci a continuare il nostro lavoro sostenendoci con quanto pensi valga l'informazione che hai ricevuto. Anche il costo di un caffè!

SOSTIENICI

empty alt

Dieci anni dopo Amatrice. Rammendare non basta più

Nel decimo anniversario del terribile terremoto di Amatrice e Accumoli, penso con amarezza a...
empty alt

Sindrome di Kabuki, ricerca internazionale fa emergere il ruolo chiave della cromatina

Ritardo della crescita, ipotonia muscolare, anomalie cranio-facciali, deficit cognitivo e...
empty alt

"Non è mai troppo tardi. Alberto Manzi, una vita tante vite", più attuale che mai

Non è mai troppo tardi. Alberto Manzi, una vita tante vite, di Giulia Manzi – ADD editore,...
empty alt

Shanghai Ranking 2026, Sapienza Università di Roma prima in Italia

Per la classificaAcademic Ranking of World Universities (ARWU), stilata dall'organizzazione...
empty alt

I dazi di Trump? Altro che Liberation Day. Tutti i numeri di un flop

L’ufficio statistico Usa ha pubblicato di recente i dati sulla bilancia commerciale statunitense...
empty alt

“Borgo”, film drammatico-thriller, con una grande Hafsia Herzi

Borgo, regia di Stéphane Demoustier, con Hafsia Herzi (Mélissa Dahleb), Moussa Mansaly (Djibril),...
Back To Top