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Venerdì, 30 Gen 2026

Davanti alla giustizia amministrativa, continua la serie negativa del Miur e dell’Anvur, ancora una volta soccombenti in appello, dopo che il giudice aveva dato loro ragione in primo grado. Si tratta di tre casi, tutti relativi al settore concorsuale 12/G1-Diritto penale, decisi con altrettante sentenze dello stesso tenore dal Consiglio di Stato (VI sez., 27 aprile 2017, nn.1949,1950 e 1951), che hanno riformato le decisioni del Tar.

Questo aveva ritenuto legittima la valutazione negativa degli appellanti espressa dalla commissione di concorso in relazione al conseguimento dell’abilitazione scientifica nazionale (Asn) alle funzioni di professore universitario di II fascia. Avverso tali decisioni di rigetto, gli interessati hanno proposto appello, deducendone l’erroneità e chiedendone l’integrale riforma. Respinti i primi tre motivi di appello, il Consiglio di Stato ha ritenuto, invece, fondato il quarto motivo, tutto incentrato sui criteri adottati dalla commissione, volti ad esaltare, in modo giudicato sproporzionato e irragionevole, la valenza dell’elemento qualitativo.

In concreto, la commissione ha attribuito rilievo: a) alla coerenza con le tematiche del settore concorsuale o con tematiche interdisciplinari ad esso pertinenti; b) all’apporto individuale nei lavori in collaborazione; c) alla qualità della produzione scientifica, valutata all’interno del panorama internazionale della ricerca, sulla base dell’originalità, del rigore metodologico e del carattere innovativo, avvalendosi, quando disponibili, delle classificazioni di merito di cui all’allegato D. Come ulteriore criterio di valutazione della qualità della produzione scientifica, essa ha poi proposto la varietà delle tematiche affrontate e delle prospettive di ricerca, ritenendo che la diversificazione degli interessi sia un elemento di giudizio rilevante ai fini del positivo riscontro della maturità scientifica del candidato. Ha poi introdotto un criterio più selettivo, modificando in maniera consistente i parametri stabiliti dal decreto ministeriale 76/2012, non attribuendovi portata di per sé decisiva.

Al riguardo, il Consiglio di Stato ha osservato che la commissione ha usato in maniera incisiva i suoi poteri, attribuendo valore esclusivo all’elemento qualitativo, ma rendendo sostanzialmente irrilevanti tutti gli altri elementi qualitativi previsti dal predetto decreto (art.5), ciò che ha finito così per alterare, sostanzialmente obliterandolo, l’equilibrio della valutazione qualitativa ai sensi del medesimo art. 5, incidendo, peraltro in maniera eccessiva, rispetto al tipo di selezione oggetto della procedura.

Orbene, l’introduzione del criterio più selettivo, in uno alle altre limitazioni introdotte in ordine al perseguimento di un più elevato livello qualitativo, ha finito, secondo i giudici di Palazzo Spada, per condurre, in contrasto con la previsione del requisito della “maturità scientifica” richiesto per l’abilitazione a professore di II fascia, a ritenere necessario un requisito di “piena maturità”, in tal modo sostanzialmente richiedendo un requisito che è proprio dei professori di prima fascia, così introducendo un criterio che appare irragionevole in relazione alla specifica tipologia abilitativa.

Da tutto ciò è conseguita l’illegittimità del giudizio di inidoneità all’Asn alle funzioni di professore di II fascia espresso nei confronti degli appellanti. L’accoglimento dell’appello, mentre lascia ferme e non travolge le abilitazioni conseguite dagli altri candidati, comporta che l’amministrazione dovrà disporre un nuovo giudizio di idoneità degli appellanti, con una diversa commissione, rinnovando ex novo gli atti del procedimento.

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