E’ legittima la sanzione del licenziamento inflitta a un dipendente nel caso in cui venga accertato che egli non è malato di depressione, anche se la patologia è attestata da una certificazione medica smentita, però, da una consulenza tecnica d’ufficio dalla quale risulti che le condizioni dell’incolpato gli consentivano, di uscire di casa, come in effetti aveva fatto, a anche di effettuare regolarmente la prestazione lavorativa.
Tanto emerge dalla sentenza della Sezione Lavoro della Cassazione n.10154, pubblicata il 21 aprile 2017.
Ad avviso del consulente tecnico-medico legale, il lavoratore avrebbe indotto in errore il medico curante con la falsa rappresentazione del suo stato di salute, per mero interesse personale.
In pratica, è emerso dalla consulenza medico-psichiatrica che il certificato medico prodotto non giustificava la lunga assenza dal posto di lavoro.