(Cass. Lav. - sent. 6437/10 del 13 marzo 2010)
Non è applicabile la disciplina del licenziamento per giusta causa al lavoratore che si addormenta sul posto di lavoro.
Infatti, il licenziamento motivato da una condotta colposa o comunque manchevole del lavoratore, indipendentemente anche dalla sua inclusione o meno tra le misure disciplinari della specifica normativa del rapporto, deve essere considerato di natura disciplinare e, quindi, essere assoggettato alle condizioni dettate in favore del lavoratore dal 2° e 3° comma dell’art. 7 della legge n. 300/70, circa la contestazione dell’addebito e il diritto alla difesa.