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Giovedì, 05 Dic 2024

Con sentenza n. 817/2024, pubblicata il 4 luglio scorso, il Tar per la Puglia (Sezione seconda), in accoglimento del ricorso proposto in data 18 gennaio 2024 dalla ricorrente - OMISSIS -, assistita e difesa dall’avv. Saverio Profeta, ha annullato il Decreto rettorale n. 4579 del 20.12.2023 dell’Università degli studi di Bari, recante la “declaratoria di nullità/inesistenza del titolo di laurea in Medicina e Chirurgia” conseguita dalla medesima ricorrente.

Leggesi nella sentenza in rassegna che “In data 25.10.2013, la ricorrente conseguiva, presso l’Università degli studi di Bari, la laurea in Medicina e Chirurgia, con votazione di 110 su 110”.

Tra il 2008 e il 2009, durante il corso di studi universitari, “la ricorrente prendeva parte al programma europeo di mobilità denominato “Erasmus”, inteso a incentivare la mobilità studentesca in ambito europeo, conferendo agli studenti la possibilità frequentare corsi di insegnamento e sostenere esami di profitto presso un’Università ospitante facente parte di uno Stato membro dell’U.E., previ accordi tra istituzioni accademiche, con esiti di esami convalidati e riconosciuti, nonché concorrenti al raggiungimento dei crediti formativi (CFU) necessari al conseguimento del titolo di laurea”. La medesima ricorrente “frequentava l’Università di Valladolid, in Spagna, ivi sostenendo con esito positivo gli esami del piano di studio, nonché ulteriori due esami non pianificati (in tutto, otto). O almeno così risultava dal fatto che tali esami venivano registrati sul libretto online “Esse 3” e riportati nei trascripts of records emessi dall’Ufficio “Erasmus” dell’Università spagnola”.

Alla fine del periodo di mobilità, l’Università degli studi di Bari, di seguito più brevemente Uniba, riconosceva l’attività formativa svolta all’estero, assegnando alla ricorrente i relativi Crediti Formativi Universitari (CFU), pur in presenza di non perfetta corrispondenza tra esami sostenuti e ‘Learning Agreement’ (piano di studi concertato) e “dunque, in parziale violazione o disapplicazione del Regolamento attuativo della mobilità internazionale e del Regolamento didattico di Ateneo, che non avrebbero consentito il riconoscimento di esami sostenuti all’estero ma non pianificati dall’Università di appartenenza”.

Il coordinatore del programma “Erasmus” di Uniba, Prof. - OMISSIS - “dato atto del superamento degli esami, promuoveva l’integrale riconoscimento dei risultati, mediante omologazione dei medesimi nei corsi d’insegnamento … proponeva alla Commissione ‘Erasmus’, da lui presieduta, la registrazione degli esami alla data di emissione della certificazione (c.d. transcript of record), rilasciata dall’Università spagnola ospitante, ancorché le date di due degli esami sostenuti in Spagna cadessero in giorni festivi (cioè in date in cui notoriamente non si tengono esami), la qual cosa avrebbe poi indotto l’Università barese a supporre che il transcript of record recasse contraffazioni, escludendo l’ipotesi - più semplice e accessibile - che contenesse meri errori di trascrizione”.

La predetta Commissione presieduta dal prof. - OMISSIS-, in veste di coordinatore didattico dei progetti di mobilità, “certificava che la ricorrente aveva frequentato con profitto, tra il 2008 e il 2009, i corsi di cui al Learning Agreement presso l’Università di Valladolid, non avvedendosi (od omettendo di riferire) che due degli esami sostenuti in Spagna non fossero affatto compresi nella pianificazione concertata”. Inoltre, il Prof. - OMISSIS - “dava atto che la documentazione comprovante l’avvenuto superamento degli esami della ricorrente fosse depositata presso il suo ufficio”.

Concluso il periodo formativo all’estero, dopo aver sostenuto positivamente gli ulteriori esami previsti dal corso di studi, propedeutici alla prova finale per il conseguimento della laurea, “il percorso di studi della ricorrente era oggetto di ulteriore vaglio istruttorio” da parte di Uniba, “a cui peraltro farebbe carico l’onere di conservazione e d’inventario dei documenti”, siccome previsto dalla normativa vigente.

In data 25 ottobre 2013, come dianzi evidenziato, la ricorrente conseguiva la laurea in Medicina e Chirurgia; a seguire, effettuava il tirocinio pratico valutativo medico-chirurgico e otteneva l’iscrizione all’Ordine professionale dei Medici e Chirurghi, indispensabile per lo svolgimento della professione, che intraprendeva a far data da febbraio 2014.

In data 4 giugno 2015, Uniba rilasciava alla ricorrente il certificato di laurea, comprendente tutti gli esami sostenuti dalla medesima nel corso di studi, anche quelli superati col programma “Erasmus”, con la specifica dei CFU.

A distanza di alcuni anni, la predetta ricorrente, a seguito di bando nazionale emanato dal Ministero dell’Università e della Ricerca (Miur), partecipava, con esito positivo, alla selezione, per titoli ed esami, per l’ammissione, nell’anno accademico 2020-2021, alla Scuola di specializzazione dell’Area Medica “Medicina d’emergenza–urgenza”, di durata quinquennale.

Ultimato il primo anno di corso presso l’Università di Foggia, dopo aver superato l’esame teorico-pratico per il passaggio al secondo anno di specialistica, la ricorrente chiedeva ed otteneva il trasferimento presso la Scuola di Uniba, al fine di concludere colà il percorso di specializzazione.

A settembre 2023, Uniba comunicava alla ridetta ricorrente che, nel corso dei controlli amministrativi connessi al trasferimento dalla precedente Scuola di specializzazione a quella di Bari, agli atti dell’ufficio mancava la documentazione attestante il superamento degli otto esami sostenuti nell’Università di Valladolid nel corso del programma “Erasmus”, con richiesta alla stessa ricorrente di fornire “maggiori informazioni, anche a mezzo di comprovante documentazione a supporto, riguardo l’Università estera ospitante presso la quale, nel corso dell’esperienza Erasmus, sono stati sostenuti i suindicati esami, nonché il periodo di superamento degli stessi”.

La ricorrente dava riscontro alla richiesta inviando “il certificato di laurea rilasciato dalla medesima Università di Bari in data 4.6.2015, recante espresso riferimento agli esami in questione, con voto conseguito e data di superamento”, cui faceva seguito una nota con la quale UniBa comunicava alla ricorrente “la sospensione immediata della formazione specialistica”.

Con un messaggio del 14 settembre 2023, Uniba chiedeva chiarimenti al competente Ufficio dell’Università di Valladolid e comunicava alla ricorrente lo smarrimento di parte della documentazione relativa al periodo spagnolo, dichiarando di disporre soltanto della documentazione del periodo di mobilità di cui all’a.a. 2007/2008.

L’Università di Valladolid, da parte sua, dava riscontro alla richiesta di Uniba inviando “un documento di produzione postuma, emettendo un nuovo transcript of records, datato 22.09.2023 (cioè un’attestazione storica, ora per allora), non più coerente con le risultanze documentali sulla scorta delle quali l’Università di Bari aveva rilasciato il titolo di laurea alla ricorrente”.

In data 20 dicembre 2023, Uniba “dava atto del mancato accoglimento delle controdeduzioni della ricorrente, traendo la conseguenza che la ricorrente non avrebbe mai acquisito in Spagna i CFU utili al conseguimento del titolo di laurea”, cui faceva seguito il su richiamato Decreto rettorale n. 4579 del 20 dicembre 2023, con col quale era dichiarata l’inesistenza giuridica e/o la nullità della laurea conseguita dalla ricorrente. Anche l’Ordine dei Medici e dei Chirurghi, con deliberazione presidenziale, dichiarava la nullità dell’iscrizione all’Albo della medesima ricorrente.

Il provvedimento di declaratoria di nullità/inesistenza della laurea veniva ritualmente impugnato dalla ricorrente con ricorso innanzi al Tar per la Puglia che, con apposita ordinanza collegiale, rigettava l’istanza di sospensiva avanzata dalla ricorrente, tempestivamente appellata dalla stessa innanzi al Consiglio di Stato che, con ordinanza n. 1655 del 27.03.2024 accoglieva la domanda della ricorrente, “al limitato fine di una sollecita fissazione del merito della causa” da parte del Tar adìto.

Il Tar fissava l’udienza pubblica al 2 luglio 2024 per la discussione del ricorso, all’esito della quale, uditi l'avv. Saverio Profeta, per la ricorrente, e l'avv. Cecilia Antuofermo, per l'Università degli studi di Bari, la causa veniva trattenuta per la decisione che, come sopra evidenziato, veniva pubblicata in data 4 luglio 2024.

Il Collegio giudicante, dopo aver preliminarmente affrontato e risolto a favore della giustizia amministrativa la questione della giurisdizione, nel merito della su descritta vicenda sottolinea, innanzitutto, che “Il protocollo di cui al Regolamento attuativo della mobilità internazionale e dal Regolamento didattico di Ateneo prevede che, onde concorrere al raggiungimento dei crediti formativi universitari (CFU) necessari per il conseguimento del Diploma di Laurea, gli esami sostenuti all’estero e attestati nei transcripts of records (TOR) debbano essere sottoposti a scrutinio di controllo da parte dell’Università di appartenenza”, per cui “Il procedimento così articolato, sviluppatosi sulla documentazione all’epoca in possesso dell’Ente universitario, ha permesso a quest’ultimo di accertare, almeno formalmente, la completezza del percorso universitario svolto dalla ricorrente in mobilità. Tale esito viene ora smentito dall’Università medesima, sulla base di uno scrutinio invero carente di prova documentale, essendo pacifico che l’Università abbia smarrito la documentazione formata tredici anni prima”, mentre “Le prove documentali originarie certificano il regolare svolgimento da parte della ricorrente degli esami nel corso degli anni accademici 2008-2009, in sede di “Erasmus”. A ciò si aggiunga che il riconoscimento, la convalida e la registrazione degli esami spagnoli sono confortati dal fatto che, in data 22.10.2013, l’Università barese ha rilasciato certificazione propedeutica all’accesso della seduta di laurea, con l’elenco di tutti gli esami sostenuti e superati dalla ricorrente in regime di Erasmus”.

Inoltre, puntualizza il Collegio giudicante, “Il 04.06.2015, l’Università resistente ha rilasciato, a firma del Responsabile di Area (- OMISSIS -) e del Capo Divisione ( - OMISSIS-), in favore della ricorrente, il certificato di laurea. Quest’ultimo e le precedenti certificazioni formate dall’Università degli studi di Bari e dall’Ateneo spagnolo costituiscono atti pubblici fidefacenti, fino a querela di falso, dei fatti e degli stati in esse dichiarate. In assenza di un accertamento giudiziale della falsità ideologica di quei certificati, questo Tar, per i limiti di giurisdizione fissati dall’art. 8, comma 2, c.p.a., non può considerarli neppure falsi e, invero, come si dirà più oltre, sussiste un plausibile dubbio che la stessa Amministrazione possa farlo”.

L’Università resistente - proseguono i Giudici - ora revoca in dubbio che la ricorrente abbia frequentato nel biennio 2008/2009 l’Università spagnola, a dispetto della documentazione ufficiale in suo possesso, sicché dichiara inesistente o nulla, con l’impugnato Decreto rettorale n. 4579 del 2023, la laurea della ricorrente, sull’incongruo presupposto di ‘documenti carenti (smarriti) – esami non sostenuti’. Invero, la constatazione dell’assenza o dello smarrimento dei documenti non porta logicamente alla conseguenza argomentativa che gli esami non siano stati sostenuti. Da ciò discende il rilievo - qui giudicato attendibile - della motivazione incongrua o insufficiente del provvedimento impugnato”.

Inoltre, nel richiamare le motivazioni della succitata ordinanza del Consiglio di Stato n. 1655/2024, il Tar evidenzia che “In sostanza, il Consiglio di Stato ha affermato, in via di principio, che un provvedimento così grave ed afflittivo come quello impugnato dev’essere necessariamente assistito da una prova piena, non già da meri elementi indiziari o presuntivi. In secondo luogo, il Consiglio di Stato ha evidenziato che la mera discrasia tra gli esami concordati nel Learning Agreement e quelli effettivamente svolti, in carenza della prova piena in ordine al mancato superamento degli stessi, non possa sorreggere il provvedimento e, allo stesso modo, non possa rappresentare elemento dirimente ai fini della decisione”.

Non essendo stata fornita in giudizio dall’Ateneo resistente la richiesta prova piena, “il contenuto delle note trasmesse all’Ateneo barese dall’Ufficio ‘Erasmus’ dell’Università di Valladolid non consente di pervenire alla decisione di annullare in autotutela il titolo di laurea”.

Ne consegue che “la decisione di affidare l’adozione di un provvedimento così grave a un’istruttoria tanto carente e ad una motivazione incongrua, è da ritenersi oggettivamente ingiustificabile”.

Né il titolo di laurea, conseguito dalla ricorrente, come sostenuto da Uniba, “può ritenersi inesistente, poiché ha tutti i caratteri dell’atto esistente: autorità emanante, supporto materiale, sottoscrizione, presenza dei requisiti e caratteri minimi, tali da inquadrare il provvedimento in una fattispecie tipica”.

Giuridicamente impraticabile, secondo il Tar, si appalesa anche l’ipotesi di considerare sia come “revoca” che come “decadenza” l’impugnato atto di autotutela amministrativa.

Per i Giudici, infatti, il provvedimento de quo va qualificato come annullamento d’ufficio, che incappa, però, nella “censura della tardività dell’impugnato provvedimento di autotutela, a norma dell’art. 21-nonies, comma 1, della legge n. 241/1990”; né miglior sorte può essere riservata all’annullamento d’ufficio per falsa rappresentazione della realtà (art. 21-nonies, comma 2-bis, legge 241/90), a motivo che “dalla documentazione in atti non emerge prova certa di false rappresentazioni, le quali, invero, potrebbero essere soltanto l’oggetto di una congettura, ancorché plausibile”.

In conclusione, ricorso accolto, provvedimento impugnato annullato, spese del giudizio compensate tra le parti, stanti la novità e la complessità del caso.

Rocco Tritto
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