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Venerdì, 30 Gen 2026

Con ordinanza n. 20698/2024, pubblicata il 25 luglio scorso, la Corte di cassazione - sezione Lavoro - ha accolto il ricorso avverso la sentenza della Corte d’Appello di Roma n. 2673/2021 che, pur confermando la pronuncia di primo grado nella parte in cui aveva dichiarato l’illegittimità del licenziamento disciplinare adottato dal datore di lavoro nei confronti della ricorrente, ha riconosciuto alla stessa un aumento della indennità risarcitoria onnicomprensiva da dodici a diciotto mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto, ma non la reintegra nel posto di lavoro.

In merito alla tutela applicabile, la Corte territoriale, infatti, ha argomentato che "i fatti addebitati alla lavoratrice, così come processualmente accertati, sono connotati da antigiuridicità e non risultano ricompresi nelle fattispecie per le quali la contrattazione collettiva prevede sanzioni conservative".

Il licenziamento della dipendente era avvenuto a seguito di procedimento disciplinare con l’incolpazione di aver effettuato “riprese fotografiche del posto di lavoro senza autorizzazione datoriale” e di aver stampato “un considerevole numero di pagine in spregio al buon utilizzo delle risorse aziendali”, senza aver fornito ”al datore di lavoro alcuna spiegazione al riguardo”, con ciò integrando la violazione dell’obbligo “di osservare nel modo più scrupoloso i doveri di ufficio e di conservare diligentemente i materiali aziendali", siccome previsto dall’art. 220, 1° e 2° comma, del Ccnl per i dipendenti di aziende del terziario distribuzione e servizi.

Di diverso avviso i Giudici della Suprema Corte, per i quali, in accoglimento del terzo motivo di ricorso, il comportamento non grave di un lavoratore, tale da non integrare la violazione degli obblighi di cui all'art. 220, 1 e 2 comma, che giustifica il licenziamento disciplinare ai sensi dell'art. 225 dello stesso CCNL, "ben può essere sussunto nell'ipotesi, prevista dall'art. 220, secondo comma del CCNL citato, del lavoratore che esegua con negligenza il lavoro affidatogli […], sanzionata in via conservativa con la multa, nei limiti di attuazione del principio di proporzionalità già eseguito dalle parti sociali attraverso detta previsione".

In conclusione, ricorso accolto, con rinvio alla Corte d’Appello di Roma che, in diversa composizione, “si uniformerà al principio innanzi richiamato e provvederà anche sulle spese”.

 Rocco Tritto
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