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Domenica, 03 Mag 2026

di Antonio Del Gatto

La convivenza tra gli uomini funziona soltanto se è pacifica. L'ordinamento, perciò, tende a reagire quando la tranquillità del consorzio umano è minacciata. Ma c'è minaccia e minaccia, sicché non tutte le minacce possono essere considerate allo stesso modo.

Così, la Corte di cassazione, Sez. Lavoro, con sentenza n. 12232 del 20 maggio 2013 (Pres. Vidiri,  Rel. Napoletano), respingendo il ricorso del datore di lavoro, ha escluso il licenziamento per giusta causa del dipendente che aveva minacciato un collega ("Ti metto in un pilastro"), sottolineando che non basta il messaggio trasversale giunto al rivale sul lavoro a legittimare il recesso.

In concreto, la minaccia risultava frutto di una confidenza dell'incolpato a un collega, percepita per caso dal destinatario, sicché già la specifica circostanza ridimensionava comunque la portata intimidatoria.

La Suprema Corte ha operato sul punto un netto distinguo: "ai fini della legittimità del licenziamento disciplinare irrogato per un fatto astrattamente costituente reato, non rileva la valutazione penalistica del fatto né la sua punibilità in sede penale, né la mancata attivazione del processo penale per il medesimo fatto addebitato, dovendosi effettuare una valutazione autonoma in ordine alla idoneità del fatto a integrare gli estremi della giusta causa o giustificato motivo del recesso".

L'accertamento del giudice va così condotto alla stregua dei principi dell'art. 2119 del codice civile, "tenendo conto dell'incidenza del fatto sul particolare rapporto fiduciario che lega il datore di lavoro al lavoratore, delle esigenze poste dall'organizzazione produttiva e delle finalità delle regole di disciplina postulate da detta organizzazione".

Viste le specifiche circostanze in cui la minaccia si è estrinsecata, gli Ermellini di piazza Cavour hanno precisato che la sanzione espulsiva appare in ogni caso sproporzionata, ancorché l'incolpato non risulti incensurato sotto il profilo disciplinare, laddove i precedenti addebiti non si rivelino per natura e gravità paragonabili all'addebito su cui è basato il provvedimento espulsivo.

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