Giornale on-line fondato nel 2004

Domenica, 14 Dic 2025

di Antonio Del Gatto

La convivenza tra gli uomini funziona soltanto se è pacifica. L'ordinamento, perciò, tende a reagire quando la tranquillità del consorzio umano è minacciata. Ma c'è minaccia e minaccia, sicché non tutte le minacce possono essere considerate allo stesso modo.

Così, la Corte di cassazione, Sez. Lavoro, con sentenza n. 12232 del 20 maggio 2013 (Pres. Vidiri,  Rel. Napoletano), respingendo il ricorso del datore di lavoro, ha escluso il licenziamento per giusta causa del dipendente che aveva minacciato un collega ("Ti metto in un pilastro"), sottolineando che non basta il messaggio trasversale giunto al rivale sul lavoro a legittimare il recesso.

In concreto, la minaccia risultava frutto di una confidenza dell'incolpato a un collega, percepita per caso dal destinatario, sicché già la specifica circostanza ridimensionava comunque la portata intimidatoria.

La Suprema Corte ha operato sul punto un netto distinguo: "ai fini della legittimità del licenziamento disciplinare irrogato per un fatto astrattamente costituente reato, non rileva la valutazione penalistica del fatto né la sua punibilità in sede penale, né la mancata attivazione del processo penale per il medesimo fatto addebitato, dovendosi effettuare una valutazione autonoma in ordine alla idoneità del fatto a integrare gli estremi della giusta causa o giustificato motivo del recesso".

L'accertamento del giudice va così condotto alla stregua dei principi dell'art. 2119 del codice civile, "tenendo conto dell'incidenza del fatto sul particolare rapporto fiduciario che lega il datore di lavoro al lavoratore, delle esigenze poste dall'organizzazione produttiva e delle finalità delle regole di disciplina postulate da detta organizzazione".

Viste le specifiche circostanze in cui la minaccia si è estrinsecata, gli Ermellini di piazza Cavour hanno precisato che la sanzione espulsiva appare in ogni caso sproporzionata, ancorché l'incolpato non risulti incensurato sotto il profilo disciplinare, laddove i precedenti addebiti non si rivelino per natura e gravità paragonabili all'addebito su cui è basato il provvedimento espulsivo.

Ti piace l'informazione del Foglietto?

Se ti piace quello che leggi, puoi aiutarci a continuare il nostro lavoro sostenendoci con quanto pensi valga l'informazione che hai ricevuto. Anche il costo di un caffè!

SOSTIENICI

empty alt

L’Opec sul petrolio gioca al ribasso

Sembra che l’Opec sia tornata al passato, ai primi anni Dieci del nuovo secolo, quando...
empty alt

UniPi celebra il bicentenario della istituzione della cattedra di Egittologia

A Pisa 200 anni fa, per la prima volta al mondo, l’Egittologia faceva il suo ingresso in un’aula...
empty alt

Giornata Mondiale dei Diritti Umani 2025: il ruolo delle scienziate

Diverse donne di scienza, in epoche e discipline differenti, hanno unito ricerca e impegno per i...
empty alt

“L’ombra del corvo”, film struggente, inquietante, a tratti spaventoso

L’ombra del corvo, regia di Dylan Southern, (titolo originale The Thing with Feathers, tratto dal...
empty alt

La seconda missione dell’ivacaftor, farmaco finora attivo contro la fibrosi cistica

Nel mondo della medicina di precisione l’ivacaftor, uno dei primi farmaci approvato contro la...
empty alt

Anci e Legambiente al Governo: stanziare maggiori fondi per demolizione immobili abusivi

Come emerge dall’indicatore sull’abusivismo edilizio curato dall’Istat in collaborazione con il...
Back To Top