Giornale on-line fondato nel 2004

Lunedì, 10 Ago 2026

di Antonio Del Gatto

La convivenza tra gli uomini funziona soltanto se è pacifica. L'ordinamento, perciò, tende a reagire quando la tranquillità del consorzio umano è minacciata. Ma c'è minaccia e minaccia, sicché non tutte le minacce possono essere considerate allo stesso modo.

Così, la Corte di cassazione, Sez. Lavoro, con sentenza n. 12232 del 20 maggio 2013 (Pres. Vidiri,  Rel. Napoletano), respingendo il ricorso del datore di lavoro, ha escluso il licenziamento per giusta causa del dipendente che aveva minacciato un collega ("Ti metto in un pilastro"), sottolineando che non basta il messaggio trasversale giunto al rivale sul lavoro a legittimare il recesso.

In concreto, la minaccia risultava frutto di una confidenza dell'incolpato a un collega, percepita per caso dal destinatario, sicché già la specifica circostanza ridimensionava comunque la portata intimidatoria.

La Suprema Corte ha operato sul punto un netto distinguo: "ai fini della legittimità del licenziamento disciplinare irrogato per un fatto astrattamente costituente reato, non rileva la valutazione penalistica del fatto né la sua punibilità in sede penale, né la mancata attivazione del processo penale per il medesimo fatto addebitato, dovendosi effettuare una valutazione autonoma in ordine alla idoneità del fatto a integrare gli estremi della giusta causa o giustificato motivo del recesso".

L'accertamento del giudice va così condotto alla stregua dei principi dell'art. 2119 del codice civile, "tenendo conto dell'incidenza del fatto sul particolare rapporto fiduciario che lega il datore di lavoro al lavoratore, delle esigenze poste dall'organizzazione produttiva e delle finalità delle regole di disciplina postulate da detta organizzazione".

Viste le specifiche circostanze in cui la minaccia si è estrinsecata, gli Ermellini di piazza Cavour hanno precisato che la sanzione espulsiva appare in ogni caso sproporzionata, ancorché l'incolpato non risulti incensurato sotto il profilo disciplinare, laddove i precedenti addebiti non si rivelino per natura e gravità paragonabili all'addebito su cui è basato il provvedimento espulsivo.

Ti piace l'informazione del Foglietto?

Se ti piace quello che leggi, puoi aiutarci a continuare il nostro lavoro sostenendoci con quanto pensi valga l'informazione che hai ricevuto. Anche il costo di un caffè!

SOSTIENICI

empty alt

John Fante Festival 2026, dal 20 al 23 agosto a Torricella Peligna

Torna a Torricella Peligna, in Abruzzo, dal 20 al 23 agosto il John Fante Festival “Il dio di mio...
empty alt

Biodiversity Risk, nuovo indicatore per misurare gli effetti della deforestazione

Quanto pesa sulla biodiversità ciò che mangiamo? Caffè, cacao, carne, olio di palma, soia, gomma...
empty alt

“Max Pechstein – Espressionismo dell’anima”, grande mostra a Palazzo Zabarella

C’è tutta la carica rivoluzionaria dell’Espressionismo, nella mostra in scena a Palazzo Zabarella a...
empty alt

Hong Wang, Medaglia Fields 2026, massimo riconoscimento internazionale per la matematica

La matematica Hong Wang è una dei quattro vincitori della Medaglia Fields 2026, il massimo...
empty alt

Vino, solfiti e sicurezza stradale: studio al simulatore analizza effetti sulla guida

Quanto conta, per la sicurezza stradale, non solo la quantità di alcol assunta, ma anche la...
empty alt

Identificato nuovo meccanismo che regola la perdita di sinapsi nell’Alzheimer

Nel cervello, le connessioni tra neuroni, chiamate sinapsi, vengono continuamente controllate e...
Back To Top