La cancelleria del tribunale è tenuta a comunicare la data dell’udienza cautelare all’indirizzo di posta certificata (Pec) indicata da ognuna delle parti in causa.
In caso di malfunzionamento della casella di posta elettronica dell’avvocato difensore, la comunicazione si presume comunque nota e la circostanza «è unicamente imputabile allo stesso difensore, che ne subisce le conseguenze processuali».
A stabilirlo è stata un’ordinanza (n. 2428/2014) della IV sezione del Consiglio di Stato.
A farne le spese, comunque, è stato il ricorrente, un dipendente pubblico che si era opposto, chiedendo la sospensiva del provvedimento di trasferimento per incompatibilità ambientale.