Il Tar Sardegna, con sentenza 27 aprile 2015 n. 737 (Pres. Monticelli, Est. Flaim), ha deciso un ricorso in materia di incompatibilità per i professori universitari a tempo pieno.
Leggesi nella predetta sentenza che, in forza di quanto previsto dall’art. 13 del Dpr. n. 382 del 1980, non abrogato dall’entrata in vigore della legge n. 240 del 2010, deve ritenersi legittimo il decreto con il quale il Rettore ha espresso un diniego in ordine all’istanza avanzata da un professore universitario a tempo pieno, tendente ad ottenere il nulla-osta a svolgere l’incarico retribuito di commissario straordinario di un ente pubblico.
Infatti - proseguono i giudici amministrativi - la suindicata disposizione normativa, rubricata “Aspettativa obbligatoria per situazioni di incompatibilità”, al punto n. 10, prevede, sostanzialmente, l’incompatibilità per i professori universitari a tempo pieno, con la “nomina alle cariche di ‘presidente, di amministratore delegato di enti pubblici’ a carattere nazionale, interregionale o regionale, di enti pubblici economici, di società a partecipazione pubblica, anche a fini di lucro”.
Ne consegue, dunque, che, in tali casi, per un verso, la regola è quella del collocamento obbligatorio in aspettativa per i professori che assumono cariche pubbliche di vertice di enti pubblici, a causa dell’impossibilità, dettata dalla norma, del contemporaneo svolgimento delle due attività; per l’altro verso, il provvedimento del Rettore con cui l’aspettativa viene formalmente disposta ha natura vincolata.