Un ente pubblico, dopo che ha assunto il vincitore di un concorso pubblico, non può più annullare in autotutela il relativo bando e recedere così unilateralmente dal rapporto di lavoro stipulato col lavoratore. E’ quanto emerge dalla sentenza n. 19626/15 della Suprema Corte di Cassazione.
Per i giudici, infatti, «in tema di lavoro pubblico privatizzato, nel cui ambito gli atti di gestione del rapporto di lavoro sono adottati con i poteri e le capacità del privato datore di lavoro, l’atto con cui l’amministrazione revochi un incarico sul presupposto della nullità dell’atto di conferimento per inosservanza dell’ordine di graduatoria, equivale alla condotta del contraente che non osservi il contratto stipulato ritenendolo inefficace perché affetto da nullità, trattandosi di un comportamento con cui si fa valere l’assenza di un vincolo contrattuale, e non potendo darsi esercizio del potere di autotutela in capo all’amministrazione datrice di lavoro».