(Corte dei conti, Sez. I^ Giur.le centr. di Appello - sent. 16 settembre 2009 n. 554 - Pres. Minerva, Est. Loreto)
Non sussiste un danno erariale come conseguenza automatica dell'esercizio di attività extraistituzionale di un dipendente pubblico (nella specie, amministratore di condomini), nella forma dell'illecita sottrazione di energie lavorative e intellettuali alla P.A., perché il danno deve essere comunque dimostrato attraverso la prova di una minore resa del servizio, con abbassamento anche qualitativo delle prestazioni lavorative, come potrebbe attestare un'accertata situazione di disordine amministrativo o contabile riconducibile al funzionario che ha svolto attività private retribuite.