Giornale on-line fondato nel 2004

Lunedì, 22 Giu 2026

La Corte di Cassazione, con sentenza n. 22480/2016, ha esaminato e deciso un ricorso proposto dalla Provincia di Pescara, in materia di risarcimento in caso di abuso di contratti di lavoro a termine.

Il Tribunale di Pescara, infatti, aveva respinto la domanda proposta da un nutrito gruppo di lavoratori, volta all'accertamento del loro diritto alla stabilizzazione presso la Provincia di Pescara, ovvero al risarcimento del danno per mancata stabilizzazione, ovvero alla trasformazione dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato, ovvero al risarcimento del danno per mancata conversione a tempo indeterminato dei loro contratti di lavoro.

La Corte di Appello di L' Aquila, adita dai medesimi lavoratori, con la sentenza n. 198/2015, in parziale riforma della sentenza impugnata, condannava la Provincia di Pescara al risarcimento del danno nei confronti degli appellanti, nella misura pari a venti mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto dagli stessi percepita, oltre interessi.

Avverso la decisione della Corte di Appello di L’Aquila, la predetta Provincia adiva la Corte di Cassazione che, nel respingere il gravame, ribadiva il seguente principio di diritto:

“In materia di pubblico impiego privatizzato, nell'ipotesi di abusiva reiterazione di contratti a termine, la misura risarcitoria prevista dall'art. 36, comma 5, del d.lgs. n. 165 del 2001, va interpretata in conformità al canone di effettività della tutela affermato dalla Corte di Giustizia UE (ordinanza 12 dicembre 2013, in C-50/13), sicché, mentre va escluso - siccome incongruo - il ricorso ai criteri previsti per il licenziamento illegittimo, può farsi riferimento alla fattispecie omogenea di cui all'art. 32, comma 5, della L. n. 183 del 2010, quale danno presunto, con valenza sanzionatoria e qualificabile come "danno comunitario", determinato tra un minimo ed un massimo, salva la prova del maggior pregiudizio sofferto (come perdita di "chance" di un'occupazione alternativa migliore), con onere della prova a carico del lavoratore, ai sensi dell'art. 1223 c.c., senza che ne derivi una posizione di favore del lavoratore privato rispetto al dipendente pubblico, atteso che, per il primo, l'indennità forfetizzata limita il danno risarcibile, per il secondo, invece, agevola l'onere probatorio del danno subito”.

Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Ti piace l'informazione del Foglietto?

Se ti piace quello che leggi, puoi aiutarci a continuare il nostro lavoro sostenendoci con quanto pensi valga l'informazione che hai ricevuto. Anche il costo di un caffè!

SOSTIENICI

empty alt

Memorandum d'intesa Iran-Stati Uniti, la resa di Trump

Ho aspettato l'annuncio ufficiale dei 14 punti del Memorandum, ma che Trump avesse perso la guerra...
empty alt

“Tuner - L'accordatore”, thriller con un immarcescibile Dustin Hoffman

Tuner - L'accordatore, regia di Daniel Roher, con Leo Woodall (Niki), Dustin Hoffman (Henry), Havana...
empty alt

Parkinson: ricerca della Fondazione Mondino apre nuove prospettive per la diagnosi precoce

Presentati al congresso LIMPE-DISMOV di Rimini nuovi risultati della Fondazione Mondino IRCCS di...
empty alt

Alexandra David-Néel, pioniera del dialogo tra Buddismo e Occidente

Tra la fine dell’Ottocento e l’inizio del Novecento, una silenziosa rivoluzione attraversò il...
empty alt

Libertà per Domenico Centrone, Dina Alberizia e tutti gli attivisti della Global Sumud Flotilla

Dal 2010, openPetition aiuta le persone a promuovere il cambiamento. Come piattaforma di...
empty alt

Rapporto Anvur: Università di Firenze al top in Italia per qualità della ricerca

Nei giorni scorsi è stato presentato il Rapporto finale della Valutazione della Qualità della Ricerca...
Back To Top