Per chiedere il risarcimento dei danni tra privati, ci sono 5 anni prima che arrivi la prescrizione. Quando, invece, il cittadino è stato danneggiato dalla pubblica amministrazione, il termine di decadenza per l’esercizio dell’azione risarcitoria autonoma è di 120 giorni.
Tale ultimo termine, di recente, è passato indenne all’esame della Corte costituzionale che, con sentenza n. 94/2017, depositata il 4 maggio scorso, ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 30, comma 3, del decreto legislativo 2 luglio 2010 n. 104, nella parte in cui stabilisce che la «la domanda di risarcimento per lesione di interessi legittimi è proposta entro il termine di decadenza di centoventi giorni decorrente dal giorno in cui il fatto si è verificato ovvero dalla conoscenza del provvedimento se il danno deriva direttamente da questo».
Quando, invece, il cittadino impugna il provvedimento della P.A. che ritiene illegittimo e dannoso, per chiederne l’annullamento, può inserire nel medesimo ricorso istanza risarcitoria che, in questo caso, non è soggetta ad alcun termine di decadenza.
Bisognerà solo attendere che la decisione del Tribunale amministrativo (Tar e, in caso di appello, Consiglio di Stato) passi in giudicato, prima di ottenere eventualmente il risarcimento del danno subito dalla P. A.