La Corte di Cassazione – Sezione Lavoro - con sentenza 18 maggio 2017 n. 12559, sembra abbia definitivamente risolto una problematica assai controversa in tema di assunzioni di personale attraverso l’utilizzo di graduatorie concorsuali ancora valide.
In tal caso, l’ente può procedere direttamente o deve prioritariamente avviare la mobilità di personale proveniente da altra amministrazione?
La Cassazione non ha dubbi: “la scelta tra copertura di posti vacanti tramite mobilità del personale ovvero scorrimento di graduatoria efficace poteva ritenersi rimessa, sino alla novella legislativa del novembre 2005 (legge n. 246/2005), al potere discrezionale della pubblica amministrazione; successivamente, la previsione di una espressa nullità della determinazione che decida il reclutamento di nuovo personale (nella cui accezione, secondo giurisprudenza consolidata, va incluso la progressione verticale dei dipendenti in categoria superiore) senza provvedere, prioritariamente, ad avviare la mobilità di personale proveniente da altra amministrazione configura un obbligo per l’amministrazione procedente”.
La Suprema Corte nella sentenza in rassegna ha ribadito, pertanto, che non sussiste “un diritto soggettivo dei ricorrenti alla copertura di posti vacanti tramite scorrimento in graduatoria in via prioritaria rispetto al trasferimento di personale mediante mobilità intercompartimentale”.