Con sentenza n. 12729 del 17 maggio 2017, la Corte di Cassazione ha confermato la decisione della Corte di appello di Roma che aveva ritenuto legittimo il trasferimento ad altra sede di lavoro, distante dalla precedente, di una dipendente che prestava assistenza a un familiare ex lege 104/92.
Il datore di lavoro aveva motivato il provvedimento con la soppressione per giustificate ragioni organizzative del posto occupato dalla predetta dipendente.
La Suprema Corte, infatti, ha affermato che la disposizione dell’articolo 33, comma 5, della legge 104/92, «laddove vieta di trasferire, senza consenso, il lavoratore che assiste con continuità un familiare disabile convivente, deve essere interpretata in termini costituzionalmente orientati in funzione della tutela della persona disabile, sicché il trasferimento del lavoratore è vietato anche quando la disabilità del familiare, che assiste, non si configuri come grave», salvo che il datore di lavoro non dimostri che il trasferimento sia stato disposto per «esigenze aziendali effettive e urgenti, insuscettibili di essere altrimenti soddisfatte».
Poiché la Corte di Appello «nel rilevare il venir meno del posto cui la lavoratrice era in precedenza assegnata, che costituiva circostanza non contestata, riteneva la sussistenza di esigenze aziendali effettive», per la Cassazione il trasferimento deve essere considerato legittimo.