Il diritto del dipendente a percepire la relativa indennità sorge solo se ed in quanto la posizione organizzativa sia stata istituita. A ribadire tale principio, già espresso con sentenza 29 maggio 2015, n. 11198, è stata la Corte di Cassazione – Sezione Lavoro - con sentenza n. 12556 del 18 maggio 2017.
Per gli Ermellini, infatti, prima dell'istituzione delle posizioni organizzative, da effettuare all'esito della procedura concertata prevista dalla contrattazione collettiva, non è configurabile alcun diritto al risarcimento del danno da perdita di "chance" del dipendente che sostenga di poterne essere beneficiario con elevata probabilità, restando irrilevante l'espletamento di fatto di mansioni assimilabili a quelle della posizione non istituita.