(Cons. St., sez. IV - sent. 21 aprile 2010 n. 2272 - Pres. ff. Maruotti, Est. De Felice).
La condotta di "mobbing" del datore di lavoro, ravvisabile in ipotesi di comportamenti materiali o provvedimentali contraddistinti da finalità di persecuzione e di discriminazione, indipendentemente dalla violazione di specifici obblighi contrattuali, deve essere quanto meno esposta nei suoi elementi essenziali dal lavoratore, che non può limitarsi a dolersi genericamente di essere vittima di un illecito.
L'interessato, pertanto, deve quanto meno evidenziare qualche concreto elemento in base al quale il giudice amministrativo, anche con i suoi poteri ufficiosi, possa verificare se siano stati commessi illeciti nei suoi confronti.