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- di Redazione
di Flavia Scotti
Con sentenza n.15010/13 (Pres. Lamorgese, Rel. Marotta), pubblicata il 14 giugno, la sezione lavoro della Cassazione ha stabilito che non importa che le mansioni cui è destinato il lavoratore dopo il trasferimento siano, sul piano astratto, equivalenti a quelle svolte in passato: il rispetto delle regole dello ius variandi da parte del datore di lavoro deve essere verificato nel concreto al fine, non solo di escludere che il nuovo incarico non metta a rischio il bagaglio professionale che il dipendente ha accumulato presso l’azienda, ma che gli dia arricchimento.