La Corte dei conti - Sezione regionale controllo per il Lazio - con deliberazione 15 giugno 2015, n. 125 (Pres. Carbone Prosperetti, Rel. Di Giulio) ha precisato che nel caso di corresponsione ai dipendenti pubblici di emolumenti non dovuti, il recupero si atteggia come comportamento doveroso per la P.A., privo di valenza provvedimentale, che discende direttamente dall’art. 2033 cod. civ. non rinunciabile, in quanto correlato al perseguimento delle finalità di pubblico interesse alle quali sono istituzionalmente destinate le somme indebitamente erogate.
La ripetizione dell’indebito ai sensi dell’art. 2033, c.c. – per i giudici contabili - è sì un diritto-dovere della Pubblica Amministrazione, ma essa va esercitata sulla base del netto percepito dal pubblico dipendente. In particolare, le ritenute fiscali previdenziali ed assistenziali non sono ripetibili dai dipendenti, in quanto trattasi di somme che non sono mai entrate nella sfera patrimoniale di disponibilità di questi ultimi.