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Venerdì, 30 Gen 2026

Esclusa da un concorso, una candidata impugna l’esito sfavorevole della procedura davanti al giudice amministrativo, rilevando l’incompatibilità di due componenti la commissione: l’uno per aver ricoperto la carica di rappresentante sindacale RSU; l’altro per aver svolto attività di collaborazione scientifica per un prolungato arco temporale con due candidati poi risultati vincitori.

Il Tar Abruzzo, sez. Pescara, con sentenza del 22 ottobre 2015, n. 402, ha accolto parzialmente il ricorso : negando, da un lato, il risarcimento del danno biologico, dovendosi escludere qualsiasi nesso di causalità tra la mancata vittoria e le condizioni psichiche refertate; accordando, dall’altro, la rinnovazione della procedura, consentendo così alla ricorrente di avere un’altra chance di partecipazione.

Proprio quest’ultima è, senza ombra di dubbio, la parte più interessante della pronuncia in esame, considerata la fine analisi ivi operata delle cause di incompatibilità dei componenti la commissione di concorso.

Secondo il Tar, sarebbe irragionevole, errato e privo di supporto normativo postulare che ai procedimenti concorsuali si applichi solo l’art. 51 c.p.c. (in virtù dell’articolo 11 del dpr n.487/1994, secondo cui i componenti della commissione “presa visione dell’elenco dei partecipanti, sottoscrivono la dichiarazione che non sussistono situazioni di incompatibilità tra essi e i concorrenti, ai sensi degli articoli 51 e 52 del codice di procedura civile), dovendo altresì trovare applicazione l’art. 6 bis della legge n. 241 del 1990 (che, viceversa, riguarda indistintamente tutti i procedimenti amministrativi ed è norma sovraordinata, oltre che successiva in forza della modifica di cui alla legge n.190 del 2012).

Ciò significa che, in sostanza, il conflitto di interessi deve essere valutato in concreto (anche se ex ante) e non secondo una concezione meramente formalistica. Tanto premesso, appare evidente la sua violazione nel caso di specie, stante che le collaborazioni tra i candidati incompatibili e la presidente della commissione si estendono in modo uniforme dal 2004 al 2013, periodo in cui hanno condiviso in modo non occasionale ma prolungato nel tempo attività di studio e ricerca; peraltro, tra i compiti della commissione v’è anche la valutazione dei titoli scientifici e delle pubblicazioni e la presidente non poteva non rendersi conto che alla procedura partecipavano anche i controinteressati con i quali aveva condiviso le indicate attività. Da qui l’obbligo di astensione, essendovi un’obiettiva ragione sintomatica del venir meno dell’imparzialità nell’attività di selezione dei candidati.

Ma la composizione della commissione deve ritenersi illegittima, secondo il giudice, anche per la presenza dell’altro membro che, eletto come rappresentante sindacale della RSU, ha rassegnato le proprie dimissioni il 21 dicembre 2012, mentre il bando del concorso è stato indetto appena una settimana dopo. Tale periodo è talmente breve, infatti, da far ritenere che il rappresentante sindacale stesso si sia dimesso proprio per partecipare alla commissione di concorso, sicché tale condotta si presenta, oltre che solo formalmente rispettosa del divieto e quindi elusiva, ancor più sintomatica di una possibile incidenza e proiezione del ruolo dismesso sulla situazione di componente della commissione.

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