Con sentenza n. 280 del 12 gennaio 2016, la Corte di Cassazione – Sezione Lavoro – ha accolto il ricorso di alcuni candidati, risultati idonei in un concorso per dirigenti amministrativi indetto dal Miur.
Dopo la pubblicazione della graduatoria concorsuale che li interessava, ne erano state pubblicate altre due.
Successivamente, il Miur, con apposito decreto dirigenziale, aveva disposto di utilizzare a scorrimento le graduatorie di tutti e tre i concorsi, attingendone 9 unità dalla prima (la più antica), 4 dalla seconda e 7 dalla terza.
I ricorrenti, dopo aver evidenziato la persistente validità della graduatoria del loro concorso all’epoca dell’emanazione del predetto decreto dirigenziale, chiedevano in sede giurisdizionale che fosse accertato il loro diritto allo scorrimento prioritario nella graduatoria del concorso a cui avevano partecipato, visto che, in caso di pluralità di graduatorie tutte valide, la pubblica amministrazione avrebbe dovuto scorrere fino in fondo la graduatoria più risalente nel tempo.
Sconfitti sia dinanzi al Tribunale che alla Corte d’Appello, i ricorrenti non si sono dati per vinti e hanno adito la Suprema Corte, che ha accolto la loro richiesta.
Per gli Ermellini di piazza Cavour, infatti, in tema di impiego pubblico privatizzato, nel caso in cui la pubblica amministrazione stabilisca discrezionalmente di provvedere alla copertura dei posti vacanti con il sistema dello scorrimento delle graduatorie concorsuali valide ed efficaci, deve motivare la determinazione riguardante le modalità di reclutamento del personale.
In particolare, in presenza di più graduatorie per il medesimo profilo, deve indicare le circostanze di fatto o le ragioni di interesse pubblico prevalenti che la inducono ad effettuare lo scorrimento applicando un criterio diverso da quello della utilizzazione delle diverse graduatorie secondo il criterio cronologico, cioè a partire da quella di data anteriore, che è anche quella destinata a scadere per prima (seguendo l'indirizzo applicativo dettato dagli articoli 2 della circolare della Funzione pubblica 31 gennaio 1992, n. 8498 e della Circolare della Presidenza del Consiglio dei ministri 5 marzo 1993, n. 7).
La mancata giustificazione dell'omesso rispetto del criterio cronologico, nei confronti degli idonei inseriti nella graduatoria di data anteriore, si traduce nel mancato rispetto da parte della pubblica amministrazione dei criteri generali di correttezza e buona fede (art. 1175 e 1375 del codice civile), applicabili alla stregua dei principi di imparzialità e di buon andamento di cui all'art. 97 Costituzione, che è configurabile come inadempimento contrattuale, suscettibile di produrre un danno risarcibile per la lesione del diritto degli interessati allo “scorrimento prioritario” della graduatoria del concorso da loro espletato.