Con sentenza n. 5192 del 10 novembre 2016, la Sezione IV del Tar Campania, ha deciso un ricorso avente ad oggetto una sanzione disciplinare inflitta a due dipendenti pubblici tra i quali c’era stato un litigio.
Ad adire la giustizia amministrativa era stato soltanto uno dei due “litiganti”.
Nel merito della questione, i giudici del Tribunale amministrativo partenopeo hanno sentenziato che è illegittima la sanzione disciplinare del richiamo scritto irrogata al ricorrente, motivata con esclusivo riferimento ad un alterco avuto dal medesimo con un collega, dal momento che la discussione animata si è verificata al di fuori dell’orario di lavoro.
Se è vero – precisa il Tribunale – che il contratto collettivo di comparto prevede per i dipendenti il dovere di mantenere nei rapporti interpersonali una condotta uniformata a principi di correttezza e di astenersi da comportamenti lesivi della dignità della persona, è altrettanto vero che tale dovere è riferito, in particolare, al comportamento da tenere “durante l’orario di lavoro”.
Ne consegue che, in tal caso, in ragione della genericità della contestazione di addebiti, per non essersi i fatti svolti durante l’orario di servizio, ma al di fuori dello stesso e, quindi, nell’ambito di una divergenza strettamente personale tra i due lavoratori, deve ritenersi che i fatti addebitati non rientrano nel nucleo della contestazione e della normativa asseritamente violata.