Le Sezioni Unite della Cassazione, con sentenza 29 dicembre 2016 n. 27460, hanno confermato la duplice giurisdizione in materia di richiesta di scorrimento di graduatorie concorsuali ancora efficaci.
Per i giudici della Suprema Corte, infatti, “i candidati utilmente collocati in una graduatoria finale di un concorso pubblico ancora efficace possono ricorrere alla giurisdizione del giudice ordinario nel caso in cui possano vantare un diritto perfetto all’assunzione, derivante da una decisione dell’Amministrazione di coprire i posti vacanti mediante scorrimento della precedente graduatoria e la contestazione abbia ad oggetto le modalità di attuazione dello ‘scorrimento’ della graduatoria del concorso espletato”.
“Viceversa, se la pretesa al riconoscimento del suddetto diritto è consequenziale alla negazione degli effetti del provvedimento di indizione di un nuovo concorso, la contestazione investe l’esercizio di un potere autoritativo dell’Amministrazione, alla quale corrisponde una situazione di interesse legittimo del singolo candidato idoneo, la cui tutela spetta al giudice amministrativo, ai sensi dell’art. 63, comma 4, del d.lgs. n. 165 del 2001”.