La Sezione Lavoro della Cassazione, con sentenza n. 851, pubblicata il 16 gennaio 2017, ha respinto il ricorso proposto da un ente pubblico avverso la decisione della Corte di Appello che aveva dato ragione al partecipante ad un concorso pubblico a un posto di dirigente, classificatosi al secondo posto, che lo stesso ente - a seguito della rinuncia ad assumere sevizio del primo classificato - si era rifiutato, in autotutela, di assumere in quanto “non in possesso del requisito di esperienza di direzione e gestione”, preferendogli il terzo classificato.