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- di Biancamaria Gentili
Il lavoratore ha diritto a essere trasferito in un’altra città, ai sensi dell’art. 33, comma 5, della legge 104/92, per assistere il padre disabile, in condizioni di gravità, anche se non convive con lui. La scelta può essere effettuata non solo al momento dell’assunzione ma anche nel corso del rapporto di lavoro. Questo diritto va, comunque, fatto valere contemperando le esigenze organizzative del datore di lavoro, che ha l'onere di provare le circostanze ostative al suo esercizio.

