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- di Rocco Tritto
Con sentenza n. 817/2024, pubblicata il 4 luglio scorso, il Tar per la Puglia (Sezione seconda), in accoglimento del ricorso proposto in data 18 gennaio 2024 dalla ricorrente - OMISSIS -, assistita e difesa dall’avv. Saverio Profeta, ha annullato il Decreto rettorale n. 4579 del 20.12.2023 dell’Università degli studi di Bari, recante la “declaratoria di nullità/inesistenza del titolo di laurea in Medicina e Chirurgia” conseguita dalla medesima ricorrente.

Con ordinanza n. 17004/24, pubblicata il 20 giugno 2024, la Corte di cassazione - sezione Lavoro – ha annullato, con rinvio, la sentenza della Corte d’appello di Roma n. 2/2021, di conferma della pronuncia di primo grado con cui era stato giudicato legittimo il licenziamento per giusta causa intimato al ricorrente, lavoratore dipendente, che, a seguito di accertamenti effettuati da un’agenzia investigativa per conto del datore di lavoro, era stato incolpato per aver svolto attività non autorizzata dallo stesso datore di lavoro presso una società esterna e per false attestazioni circa la presenza in ufficio.
Dopo l'inattesa eliminazione della nazionale italiana di calcio dagli Europei, una nuova tegola si è abbattuta sulla Federazione Italiana Giuoco Calcio (Figc).
Dopo due sconfitte, sia innanzi al Tribunale di Napoli che alla Corte d’appello, per il dirigente responsabile dell'Area Amministrazione, Finanza e Fiscale di un’Azienda speciale comunale è arrivata una vittoria in Cassazione dove, la sezione Lavoro, con sentenza n. 12688/2024, pubblicata lo scorso 9 maggio, ha accolto il ricorso del ricorrente, a motivo che la Corte territoriale, nell’emettere la sentenza espulsiva per giusta causa, riteneva che la sussistenza di una causa giustificativa del licenziamento rendesse superfluo l'esame del carattere ritorsivo dello stesso.
